Il copyleft

A cura del dott. Marco Bertani

Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2004

Una delle libertà fondamentali concesse dal software libero / open source è quella di apportare cambiamenti al programma e distribuire le versioni frutto di tali modifiche attraverso un contratto di licenza che permetta alla nuova versione del programma di essere considerata anch’essa software libero. Secondo quanto previsto dalle definizioni di software libero e open source, comunque, non è necessario che il contratto di licenza obblighi l’utente in tal senso perchè la licenza stessa possa essere considerata libera: ciò che conta a tal fine è che i termini distributivi lo consentano. Perciò, se il contratto di licenza non prevede l’obbligo di distribuire l’opera derivata come software libero, questo rimane una facoltà dell’utente, il quale potrebbe anche decidere diversamente, concedendo in licenza il solo uso della versione modificata del programma, senza distribuirne il codice sorgente. In tal caso ci si troverebbe di fronte ad un programma “proprietario” derivato da un software originariamente libero.

Le considerazioni appena svolte valgono anche in caso di semplice distribuzione di copie di un programma libero, senza che vengano effettuate modifiche. Anche in questo caso infatti, qualora il contratto di licenza lo consenta, l’utente potrebbe sub-licenziare il programma a condizioni diverse da quelle originarie. La possibilità che si realizzi questa situazione è determinata dal contratto di licenza che accompagna il programma originario. Infatti, nell’ampio spettro delle licenze di software libero ve ne sono alcune che consentono di distribuire copie del programma o di versioni modificate di esso anche attraverso contratti di licenza non di software libero, mentre altre non permettono di aggiungere nessuna restrizione ai termini di distribuzione originari, obbligando perciò chi realizza un programma derivato a distribuirlo a sua volta come software libero.

La regola generale secondo la quale non è possibile aggiungere restrizioni ai termini della licenza originaria, volte a negare ai successivi utenti le libertà da essa concesse, prende il nome di copyleft. Questo termine, che potrebbe essere reso in italiano con l’espressione “permesso d’autore”, è un gioco di parole basato su copyright (diritto d’autore) e il significato di left (“sinistra”, ma anche participio passato del verbo to leave, qui nel significato di “permettere”) e right (“destra” ma anche “diritto”), ed è inteso a sottolineare il ribaltamento della prospettiva nella distribuzione del software. Se da un lato chi distribuisce il software con licenze proprietarie si vale della tutela offerta dal diritto d’autore sul software per riservare a sé le attività di copia, modifica e distribuzione oggetto dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, concedendo in licenza il solo uso del programma, dall’altro lato chi distribuisce un programma attraverso una licenza di software libero con permesso d’autore vuole garantire che le libertà concesse rimangano tali per tutti gli utenti successivi e che modifiche e miglioramenti apportati al programma dagli utenti restino a disposizione di tutta la comunità. Il copyleft non consiste quindi in una negazione del copyright, avendo piuttosto come fine quello di garantire agli utenti che non possa venire negata, sub-licenziando il programma o distribuendo opere derivate da esso, l’autorizzazione al compimento delle attività riservate inizialmente concessa in pieno accordo con quanto previsto dal diritto d’autore.

Attraverso il contratto di licenza, con il quale il titolare concede appunto le libertà proprie del software libero / open source, vengono anche poste le limitazioni che realizzano concretamente il copyleft. Tali vincoli non impediscono all’opera derivata, qualora soddisfi il requisito dell’originalità richiesto dalla normativa sul diritto d’autore, di essere protetta dal diritto d’autore, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, come previsto nel nostro ordinamento dall’art. 4 Lda e, nella normativa statunitense, da quanto previsto dal paragrafo 103, Titolo 17, United States Code.

Riferimenti bibliografici:

Laura Chimienti, La tutela del software nel diritto d’autore, 2ª edizione, Milano, Giuffrè, 2000

Richard M. Stallman, What is copyleft?, reperibile all’indirizzo:
http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#WhatIsCopyleft

Sam Williams, Codice libero, Milano, Apogeo, 2003, reperibile all’indirizzo:
http://www.apogeonline.com/ebooks/2003/90045/CodiceLibero/

U.S. Copyright Office, Library of Congress, http://www.copyright.gov/