I disegni e le opere dell’architettura

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

La legge indica all’art. 2, n. 5, l.d.a., i disegni e le opere dell’architettura quale oggetto di tutela del diritto d’autore.

Nel concetto di opere dell’architettura rientrano, secondo la dottrina, sia gli edifici che gli arredamenti d’interni, i piani regolatori urbanistici, i giardini. La tutela è accordata anche ai disegni e ai progetti (definitivi ed esecutivi). Secondo la tesi prevalente, la tutela opera nell’unica condizione di costituire un risultato non imposto dal problema tecnico funzionale che l’autore vuole risolvere. Di conseguenza il carattere creativo, requisito sempre necessario per la tutela, può essere valutata in base alla scelta, coordinamento e organizzazione degli elementi dell’opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito.

L’art. 20 l.d.a., comma 2, stabilisce che “nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se l’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni“. Ne consegue che le opere dell’architettura aventi carattere artistico godono di una protezione particolare.

Riferimenti bibliografici:

Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

Algardi, La tutela delle opere dell’ingegno e il plagio, 1978