I bozzetti di scene teatrali

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014

La scenografia è l’arte di dipingere e fabbricare scene, ovvero quell’insieme di elementi che ricostruiscono sul palcoscenico l’ambiente nel quale si immagina avvenga l’azione degli attori. Tale lavoro è svolto dallo scenografo aiutato da maestranze specializzate, quali falegnami, stuccatori, ecc.

L’attività dello scenografo può essere creativa e originale, ma può anche limitarsi alla semplice riproduzione sul palco di ambienti scenici, senza che ciò comporti nulla di personale e creativo.

Nel primo caso lo scenografo sarà considerato il creatore di un’opera dell’ingegno, avente il carattere dell’originalità, e gli sarà riconosciuta la titolarità del diritto morale e patrimoniale d’autore.

Nel secondo caso, invece, lo scenografo, che non ha svolto alcuna attività creativa, è titolare di un diritto al compenso nel caso in cui il bozzetto della scena da lui ideata sia usato in teatri diversi da quello per il quale è stato composto (art. 86 l.d.a.).

Il lavoro intellettuale dello scenografo, quindi, è tutelato con il diritto al compenso solo in caso di utilizzazioni ulteriori rispetto a quella normale, che ha luogo nel teatro dove presumibilmente tale soggetto è già retribuito per la sua opera.

Il diritto dello scenografo relativo ai bozzetti ha una durata di cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato (art. 86 comma 2 l.d.a.).

Un esempio di bozzetto che non costituisce un’opera d’arte, è dato dalla mera riproduzione sul palco di un ambiente domestico nel quale gli attori devono recitare. L’ideatore di tale scena ha diritto al compenso quando la compagnia teatrale porta lo spettacolo in diverse città e teatri, dove è sempre riprodotta la medesima ambientazione, con gli stessi mobili e oggetti utilizzati dallo scenografo della compagnia o del teatro di origine.