A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Essere autore significa creare, produrre; ma non tutto ciò che è prodotto dall’intelletto umano è suscettibile di tutela.
Oggetto del diritto d’autore sono, secondo l’art. 2575 del Codice Civile e l’art. 1 della legge sul diritto d’autore (l.d.a.):
“le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all’art 1 della legge sul diritto d’autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione“.
Al secondo comma dell’art. 1 l.d.a. è stabilito: “sono altresì protetti i programmi per elaboratore… e le banche di dati“.
L’art. 2 della legge precisa poi:
“Sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”
Dottrina e giurisprudenza considerano meramente esemplificativo il carattere dell’elencazione. Ciò consente di comprendere nella protezione categorie di opere non espressamente previste dal legislatore. Per le opere a cui è stata riconosciuta la tutela del diritto d’autore non ricomprese nell’elencazione di cui all’art 2 l.d.a., si veda Altre opere.
Il concetto di creatività
L’art. 1 l.d.a. stabilisce che sono protette le “opere dell’ingegno di carattere creativo“. L’art. 6 l.d.a. stabilisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.
Ai fini della tutela dell’opera la legge richiede il requisito del carattere creativo, e che la creazione sia il risultato di un’attività dell’ingegno umano.
Il concetto di carattere creativo non è definito omogeneamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
In termini generali, il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di novità e originalità.
La dottrina tradizionale, che ottiene il maggior riscontro nelle pronunce giurisprudenziali, differenzia il requisito dell’originalità da quello della novità.
Per originalità si intende il “risultato di un’attività dell’ingegno umano” non banale: si è affermato che l’opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell’autore. Questa massima però si scontra con la realtà pratica: i giudici hanno riconosciuto come suscettibili di protezione anche (e sono la maggior parte) opere il cui contenuto intellettuale è assai modesto.
La novità è invece intesa come “novità di elementi essenziali e caratterizzanti” tali da distinguere l’opera da quelle precedenti (novità in senso oggettivo). La conseguenza di tale orientamento è il ritenere tutelabili esclusivamente le sole opere nuove, che si differenziano dalle opere preesistenti, e che raggiungano una determinata soglia espressiva.
Secondo altri studiosi, la novità non deve essere intesa in senso assoluto ma deve essere temperata, poiché è facile ravvisare anche in opere di altissima levatura la traccia di precedenti creazioni altrui, in quanto l’autore si giova del proprio patrimonio culturale e delle proprie esperienze di percipiente (novità in senso soggettivo). Ne consegue che l’opera è dotata di carattere creativo quando reca l’impronta della personalità dell’autore, riflettendone il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelino l’apporto di un determinato autore.
Altri affermano che non esista un criterio univoco: di volta in volta bisognerà applicare i concetti di originalità, novità (soggettiva od oggettiva) e individualità della rappresentazione per determinare la presenza o meno del carattere creativo di un’opera dell’ingegno.
Problema diverso è quello della necessità o no di un minimo di complessità dell’opera: occorrerà accertare di volta in volta, a seconda delle categorie delle opere d’ingegno, la possibilità di tutelarla. Ciò dovrà con ogni probabilità escludersi, per esempio, nel caso dell’emissione di una sola nota, stando alla definizione abituale di musica come successione di suoni e di silenzi.
La forma espressiva
E’ necessario che l’opera frutto di una attività creativa, per godere di tutela, si concretizzi in una forma percepibile, che non rimanga a livello di mero pensiero. Ma non occorre che l’opera sia necessariamente fissata su un supporto materiale, essendo sufficiente, per esempio per le opere letterarie, una comunicazione orale.
Attenzione: il fatto che l’opera non sia stata ancora fissata materialmente determina alcune conseguenze riguardo alla percettibilità o meno della sua comunicazione e pone inoltre un serio problema riguardo alla prova della sua esistenza. Per esempio, nel caso di opera comunicata solo attraverso onde sonore (linguaggio, musica), si ritiene che la protezione si può ottenere quando almeno una volta vi è stata percezione da un soggetto diverso dall’autore.
L’oggetto della tutela
Un illustre giurista tedesco, Josef Kohler, ha elaborato a inizio dello scorso secolo una teoria per determinare l’oggetto della protezione, che è in sostanza ancora seguita da dottrina e giurisprudenza prevalenti.
Questa teoria opera una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto.
La forma esterna è la forma con cui l’opera appare nella sua versione originaria (insieme di parole e frasi nelle opere letterarie, nella melodia, ritmo e armonia nell’opera musica, ecc.).
La forma interna è la struttura espositiva dell’opera (l’organizzazione del discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell’opera letteraria, i passaggi essenziali del discorso musicale e nelle note determinanti la linea melodica nell’opera musicale, ecc.).
Il contenuto è l’argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali, è cioè a prescindere dal modo in cui essi sono scelti, coordinati e presentati.
Secondo tale teoria, la tutela ha per oggetto sia la forma esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d’autore protegge la forma espressiva dell’opera, e non si estende al contenuto.
Tale teoria è stata oggetto di diverse critiche, in quanto, per esempio, non idonea a distinguere gli elementi tutelabili da quelli di pubblico dominio.
In conclusione: è tutelata dal diritto d’autore l’opera dell’ingegno di carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee, né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti.
Riferimenti bibliografici
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974
Paola A.E. Frassi, Creazioni utili e diritto d’autore, Milano 1997
Marco Ricolfi, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto commerciale, Padova 2001
Paolo Auteri, Diritto d’autore, in AAVV, Diritto industriale. Proprietà e concorrenza, Giappichelli, 2001