I Trattati Internazionali

Le opere dell’ingegno, a qualunque categoria esse appartengano, hanno la naturale tendenza a una diffusione sconfinata, a circolare in tutto il mondo per poi confluire nel vasto contenitore del patrimonio culturale dell’umanità: un’entità ideale fatta di tutte le opere dell’ingegno create dall’uomo, a prescindere dalla sua nazionalità.
A livello internazionale l’autore è riconosciuto titolare di diritti sull’opera, per il fatto della creazione. Il riconoscimento ufficiale dell’esistenza del diritto d’autore come diritto dell’uomo è fatto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nell’art. 27, paragrafo 2:
“Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”.
L’inclusione del diritto d’autore tra i diritti dell’uomo è avvenuto nella convinzione che tale protezione tuteli non solo il frutto dell’ingegno e garantisca il giusto riconoscimento (morale e materiale) del lavoro individuale, ma anche promuova l’interesse pubblico alla crescita culturale tutelando l’autore.
Tuttavia, il riconoscimento del diritto d’autore è temperato dall’interesse del pubblico ad accedere ai prodotti culturali, sancito nel secondo paragrafo dello stesso articolo:
“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”.

La Convenzione di Berna
Il diritto d’autore è un diritto territoriale: la legge del luogo dove l’opera è destinata a essere utilizzata è quella che stabilisce se e in che modo l’opera deve essere tutelata. Quindi, ci sono tante discipline quanti sono i Paesi in cui l’opera viene divulgata.
Per gli Stati si è posta da tempo l’esigenza di limitare l’applicazione del principio di territorialità e di determinare una disciplina accettata a livello internazionale, idonea a garantire agli autori un minimo di tutela in ognuno dei Paesi aderenti all’accordo.
La protezione internazionale del diritto d’autore trova la propria fonte principale nei trattati internazionali, tra i quali il più importante è la Convenzione di Berna per la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche, firmato il 9 settembre del 1886, e successivamente revisionato a Berlino, il 13 novembre 1908, a Roma, il 2 giugno 1928, a
Bruxelles, il 26 giugno 1948, a Stoccolma, il 14 luglio 1967, e infine, a Parigi, il 24 luglio 1971.
L’oggetto di tutela (l’ambito oggettivo di applicazione) ai sensi della convenzione sono le opere letterarie e artistiche, categoria nella quale sono comprese le opere indicate nell’art. 2 della Convenzione.
L’ambito soggettivo di applicazione della Convenzione è individuato facendo ricorso ai criteri di collegamento in essa enunciati ed elencati nell’art. 3 par. 1 e 2: la nazionalità dell’autore (che deve essere quella di uno degli Stati membri), il luogo di prima pubblicazione dell’opera (qualora gli autori non appartengono a uno Stato contraente, ma la prima pubblicazione è avvenuta in uno Stato contraente) e il luogo di residenza (la residenza abituale deve essere in uno Stato contraente affinché egli sia equiparato all’autore appartenente a quel Paese).
Perciò, qualora l’autore versi in una delle condizioni sopra descritte, sarà tutelato in quel Paese secondo quanto stabilito dalla Convenzione.
Altro criterio di collegamento territoriale è quello del luogo di origine dell’opera. Per Paese di origine si intende, secondo l’art. 5, par. 4 della Convenzione di Berna, il Paese dell’unione dove è avvenuta la pubblicazione, se si tratta di opere pubblicate. In caso di opere non pubblicate, o pubblicate in un Paese terzo rispetto all’Unione, o rese pubbliche in un Paese unionista ma con modalità che non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 3, par. 3, il Paese di origine è quello al quale l’autore appartiene, di cui ha la nazionalità.
L’individuazione del Paese di origine, così ottenuta, non serve per determinare le opere tutelate dal regime convenzionale, ma per determinare la durata della protezione ex art. 7, par. 8: la durata pur essendo regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la tutela, non può comunque eccedere quella stabilita dal Paese di origine.

Il sistema di protezione garantito agli autori e alle opere così individuate verte sullo jus conventionis e sul principio del trattamento nazionale.
Lo jus conventionis garantisce all’autore il riconoscimento di un nucleo minimo di diritti che gli Stati si impegnano comunque a garantire indipendentemente dalla legislazione interna. Si tratta di norme self-executing cioè di norme che hanno efficacia diretta negli ordinamenti interni dei Paesi dell’Unione.
Il principio del trattamento nazionale, invece, comporta l’applicazione in ognuno dei Paesi parti della Convenzione e diversi da quello di origine dell’opera, della tutela accordata ai propri autori nazionali, qualora ricorrano le condizioni richieste dalle norme di collegamento.
L’applicazione di tale principio consente di garantire l’uniformità di trattamento, per la stessa categoria di opere, solo all’interno di un determinato territorio nazionale.
Eccezioni all’applicazione del principio del trattamento nazionale sono previste in casi limitati, in cui il godimento di un determinato diritto in un Paese dell’Unione è condizionato dalla reciprocità.
Le successive revisioni, cui è stata sottoposta la Convenzione, hanno esteso il nucleo minimo dei diritti garantiti, riducendo, contestualmente, l’ambito di applicazione del principio del trattamento nazionale ed hanno reso possibile uno standard uniforme di trattamento, di tutela giuridica in materia di protezione del diritto d’autore nei Paesi appartenenti all’Unione. Ciò in conformità con il desiderio espresso nel Preambolo della Convenzione, di proteggere nel modo più effettivo ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle opere letterarie e artistiche.
Da quanto fin qui detto emerge che in ogni Stato parte della Convenzione di Berna verrebbero a crearsi due regimi paralleli di protezione: uno per gli autori unionisti (che possono rivendicare l’applicazione del regime convenzionale) e un altro per gli autori interni, nazionali (sottoposti esclusivamente alla norma nazionale, in virtù di quanto stabilito nell’art. 5, par. 1).
Quindi, nell’ipotesi di una maggiore tutela garantita dalla norma convenzionale rispetto a quella nazionale, gli autori interni non potrebbero avvalersi del miglior trattamento risultante dallo jus conventionis, negando l’applicabilità delle norme convenzionali nei rapporti tra Stato e suo cittadino.
Il problema sopra delineato va risolto in conformità delle regole di interpretazione dei trattati previste dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. L’art. 31, par.1, del trattato in questione pone la regola generale per cui al trattato si deve attribuire il senso che è fatto palese dal suo testo:
“Un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il significato ordinario da attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato medesimo”.
Da un’interpretazione oggettiva di alcuni punti del testo pattizio, non è certa l’esclusione del trattamento minimo nei rapporti tra Stato e autore suo cittadino (per lo meno è una questione ambigua). A tal fine bisogna considerare quanto stabilito nel preambolo, nell’art. 2, par. 6, nell’art. 1 della Convenzione, e nell’art. 3, par. 1.
I diritti minimi convenzionali garantiti dal testo della Convenzione di Berna sono: il diritto morale d’autore (art. 6 bis); il diritto di traduzione (art. 8); il diritto di riproduzione (art. 9); il diritto di rappresentazione, di esecuzione e di trasmissione pubblica con ogni mezzo, relativamente alle opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali (art. 11); il diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico con mezzi di diffusione a distanza dell’opera radiodiffusa (art. 11bis); il diritto di recitazione in pubblico dell’opera e di trasmissione pubblica della recitazione (art. 11ter); il diritto di adattare l’opera, di apportare variazioni ed effettuare altre trasformazioni (art. 12); il diritto di registrazione di un’opera musicale e delle sue parole (art. 13); il diritto di adattamento cinematografico dell’opera, di riprodurre e distribuire l’opera così ottenuta, di rappresentare in pubblico l’opera cinematografica (art. 14); il cosiddetto ‘droit de suite’ (art. 14 ter).
Per quanto riguarda la durata della protezione, essa è di cinquanta anni dopo la morte dell’autore (art. 7, par. 1). Tuttavia ci sono delle eccezioni a questa regola generale e riguardano le opere cinematografiche (art. 7, par. 2); le opere anonime o comunicate al pubblico con pseudonimo (art. 7, par. 3); le opere fotografiche e le opere di arte applicata (art. 7, par. 4).

L’Accordo TRIPS
Il diritto internazionale d’autore, oggi, non è più regolato soltanto da Convenzioni che si occupano esclusivamente di questa materia, ma forma oggetto di accordi aventi una portata più ampia. Il diritto d’autore (i diritti connessi e gli altri rami della proprietà intellettuale) trova posto nell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l’Accordo TRIPS.
L’accordo TRIPS costituisce uno degli allegati dell’atto che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), atto nel quale è confluito il Trattato GATT, nell’ambito di trattative internazionali conclusesi nel 1994.
L’Accordo TRIPS, entrato in vigore l’1 gennaio 1995, è l’accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata.
In precedenza esistevano accordi parziali, ovvero aventi a oggetto le singole ramificazioni della proprietà intellettuale: per esempio la Convenzione di Berna per la tutela del diritto d’autore; la Convenzione di Roma del 1961 per la tutela dei diritti connessi al diritto d’autore; la Convenzione di Parigi del 1967 per la tutela della proprietà industriale; e altri ancora.
A seguito della conclusione di tale Accordo sono state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d’autore, i diritti vicini al diritto d’autore (degli artisti esecutori, dei produttori di fonogrammi, delle emittenti radiofoniche), il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti (per tutti i tipi di invenzioni, comprese le nuove varietà di piante), i lavori topografici, il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali (trade secret).
L’inserimento della proprietà intellettuale, ed in particolare del diritto d’autore e diritti connessi, in un accordo sul commercio internazionale ha evidenziato la crescita dell’importanza economica della proprietà intellettuale. Secondo degli studi fatti negli anni settanta e ottanta in alcuni Paesi (quali gli Stati Uniti, la Svezia, la Germania), è emersa la rilevanza delle industrie culturali sul PIL (prodotto interno lordo) e, di conseguenza, l’importanza di questo tipo di attività dell’uomo nell’economia mondiale.
Il Preambolo dell’Accordo evidenzia la volontà degli Stati di tutelare la proprietà intellettuale in modo effettivo e adeguato, tale da incoraggiare la produzione intellettuale, senza, però, creare delle barriere nel commercio mondiale. Inoltre, anche l’art. 7 evidenzia il collegamento esistente tra protezione della proprietà intellettuale e promozione dello sviluppo tecnologico, nell’interesse dei cittadini consumatori e produttori.
La protezione garantita dal presente Accordo è riconosciuta a tutti i soggetti cittadini degli altri Stati membri (‘nationals of other Members’), intendendo con tale frase le persone, entità fisiche o giuridiche, rispetto alle quali sono presenti i criteri di collegamento prescritti nella Convenzione di Berna del 1971 (per gli autori di opere letterarie e artistiche), nella Convenzione di Roma del 1961 (per i titolari di diritti connessi), nella Convenzione di Parigi del 1967 (in materia di proprietà industriale) (art. 1, par. 3, TRIPS).
L’Accordo accoglie, al suo interno, due principi del diritto internazionale: il principio del trattamento nazionale (art. 3) e il principio (la clausola) della nazione favorita (art. 4).
In ragione del primo principio, lo Stato deve riconoscere al cittadino straniero (in possesso dei requisiti enunciati nei criteri di collegamento) un trattamento equivalente a quello riservato ai propri cittadini (autori, produttori, inventori, ecc.).
Invece, la clausola della nazione favorita impone a ciascuno Stato membro di riservare ai cittadini di altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello accordato al cittadino di uno Stato terzo.
Per quanto riguarda il diritto d’autore, trattato nella Section 1, Part II, l’Accordo rinvia a quanto stabilito dalla Convenzione di Berna negli artt. 1-21, con eccezione dell’art. 6 bis (art. 9: “Relations to the Berne Convention”). L’esclusione del diritto morale d’autore nel novero dei diritti riconosciuti agli autori è stata una soluzione di compromesso, dovuta alle diverse concezioni, del diritto in questione, presenti nei paesi di common law e di civil law.
Nel mondo anglosassone, in netta contrapposizione con quanto succede nei sistemi giuridici continentali, vi è la tendenza a circoscrivere il diritto d’autore agli aspetti economici e di natura patrimoniale; non è riconosciuta l’esistenza di un diritto morale dell’autore sulla propria opera.
Quindi, all’autore che rientra nell’ambito di applicazione del presente Accordo è accordato uno standard minimo di tutela che consiste nei diritti riconosciuti agli autori dalla Convenzione di Berna, nel diritto di noleggio introdotto con l’art. 11 (“Right of rental”). Inoltre sono introdotte due nuove categorie di opere protette dal diritto d’autore: i programmi per eleboratore e le banche di dati.
I primi sono considerati come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971); le seconde sono tutelate in ragione della loro creatività dovuta al tipo di materiale selezionato ed al tipo di disposizione che di esso viene fatto nella raccolta, nella banca di dati.
La durata della protezione è di cinquanta anni dalla morte dell’autore, con le stesse eccezioni previste nella Convenzione di Berna nell’art. 7 (art. 12).
L’Accordo tratta dei diritti connessi al diritto d’autore nell’art. 14: gli artisti esecutori hanno il diritto impedire la fissazione delle loro prestazioni su fonogramma, di impedirne la riproduzione, la diffusione e comunicazione al pubblico (art. 14, par. 1); i produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di riprodurre e di noleggiare il fonogramma originale o le copie dello stesso (art. 14, rispettivamente, par. 2 e 4); le emittenti radiofoniche hanno il diritto di proibire la fissazione, riproduzione e diffusione delle loro trasmissioni (art. 14, par. 3).