Le sanzioni del D.Lgs 231/2001

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2017

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In questa pagina si commenta la previsione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300“.

La norma in commento:

Art. 25-novies
(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001 sono:

  1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’art. 174-quinquies l.d.a prevede:

Articolo 174-quinquies
1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24 della legge 24 novembre 1981. n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

 

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