A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2014
Con la legge 248/2000 è stato introdotto un sistema amministrativo relativo allo svolgimento di alcune attività, e un sistema sanzionatorio amministrativo.
L’art. 2 comma 4 della legge ha inserito un nuovo comma all’art. 171 della legge sul diritto d’autore, mentre l’art. 8 ha introdotto gli articoli 174-bis e 174-ter; infine l’art. 16 ha prvisto una nuova sanzione amministrativa.
Per quanto riguarda lo svolgimento di alcune attività, l’art. 8 comma 2 della legge 248/2000 ha inserito l’art. 75-bis nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che prevede la necessità della comunicazione al questore, che rilascia ricevuta dell’avvenuta iscrizione in apposito registro per chiunque intenda esercitare a fini di lucro attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Per la violazione di detta attività è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3.096,00 euro, secondo quanto prescritto dall’art. 17-bis TULPS. A chiarimento della norma, il Ministero dell’Interno ha diffuso la Circolare 10 ottobre 2000 a firma del Capo della Polizia.
Il sistema sanzionatorio amministrativo può essere così schematizzato:
- sanzioni amministrative pecuniarie generali per le violazioni previste dalla sezione II (Difese e sanzioni penali) della legge sul diritto d’autore (art. 174-bis l.d.a.);
- sanzione amministrativa della sospensione dell’attività in pendenza di procedimento penale per reati concernenti il diritto d’autore (art. 174-ter l.d.a.);
- sanzioni amministrative per la violazione dell’art. 68 l.d.a. (art. 171 ult. comma l.d.a.);
1. L’art. 174-bis l.d.a. prevede che, ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella sezione Difese e sanzioni penali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1.032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Tale articolo rende applicabile la sanzione pecuniaria amministrativa a tutte le ipotesi di violazione del diritto d’autore previste dagli art. 171 a 171-nonies l.d.a.. Pertanto oltre alla sanzione penale occorrerà irrogare anche una sanzione amministrativa. La disposizione crea però un problema di sovrapposizione di sanzioni amministrative, come per esempio con quella prevista dall’art. 171 ultimo comma l.d.a.. In questo caso dovrebbe prevalere, per il principio di specialità, la sanzione di cui all’art. 174-bis l.d.a.; sarà la giurisprudenza a dover chiarire i limiti del cumulo e l’eventuale applicazione del principio di specialità.
2. L’art. 174-ter l.d.a. stabilisce che chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154,00 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
Ai sensi dell’art. 174-quater l.d.a., i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 174-bis e 174-ter l.d.a. affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze:
- in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
3. L’art. 171 ultimo comma l.d.a. prevede la sospensione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 5.164,00 euro, qualora si violino le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’art. 68 l.d.a., in tema di cessione di fotocopia, di superamento dei limiti consentiti di fotocopiatura di un volume o di una rivista, e di mancato pagamento dei compensi previsti per il diritto d’autore.
Infine, l’art. 172 l.d.a. prevede la sanzione amministrativa sino a 1.032,00 euro se i reati di cui all’art. 171 sono commessi per colpa. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183 l.d.a..
Inoltre le violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 152 e all’articolo 153 l.d.a. comporta la sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.