Le difese e le sanzioni penali

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2014

La seconda sezione del Titolo III e Capo III della legge sul diritto d’autore regola, agli articoli da 171 a 174-ter, le ipotesi di reato contro il diritto d’autore e le relative sanzioni.

Le ipotesi ivi contenute sono state ampliate dai decreti legislativi n. 518 del 29 dicembre 1992, n. 685, del 16 novembre 1994, n. 204, del 15 marzo 1996, n. 169, del 6 maggio 1999 che hanno modificato gli articoli esistenti e introdotto nella legge gli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater.

La legge n. 248 del 18 luglio 2000 ha inasprito le sanzioni e ha introdotto gli art. 171-quinqies, 171-sexies, 171-septies, 17-octies e 171-novies, 174-bis e 174-ter. Quest’ultima legge ha inoltre previsto l’applicazione di sanzioni amministrative e accessorie in aggiunta alle sanzioni penali.

Successivamente ulteriori modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

I reati contro il diritto d’autore sono perseguibili d’ufficio, per cui per mettere in moto la macchina giudiziaria basta solo la denuncia alle autorità competenti. La prescrizione, ovvero il termine ultimo per la presentazione della denuncia, è quinquennale.

1. art. 171: la protezione dei diritti di utilizzazione economica e morali
L’articolo 171 prevede al primo comma una serie di reati che hanno per oggetto il diritto di utilizzazione economica dell’opera. Infatti, salvo quanto disposto dai successivi art. 171-bis e art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) lettera abrogata;
f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Il secondo comma stabilisce che chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Il terzo comma dell’articolo 171 tutela invece alcune facoltà che rientrano nel contenuto morale e personale del diritto d’autore: la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, i reati di cui all’art. 171 l.d.a. non sono stati penalizzati dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

2. art. 171-bis: il software e le banche dati
L’art. 171-bis punisce al primo comma abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Al comma 2 è stabilito che chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

3. art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione
Secondo tale articolo, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

  1. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  2. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  3. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  4. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  5. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  6. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
  7. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;
  8. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Inoltre è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

  1. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
  2. in violazione dell’art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
  3. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
  4. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

  1. l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del Codice penale;
  2. la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale;
  3. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. L’ENAP-PSMSAD è confluito nell’ENPALS e successivamente nell’INPS con la denominazione di Fondo PSMSAD.

4. art. 171-quater: il diritto di noleggio
L’art. 171-quater punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda  da euro 516,00 a euro 5.164,00 chiunque, abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore, o esegua la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80, ovvero di artisti o interpreti esecutori.

5. art. 171-quinquies: vendita con patto di riscatto
Ai fini delle disposizioni della legge sul diritto d’autore, è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva, quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

6. art. 171-sexies: distruzione e confisca
Secondo tale articolo, quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno S.I.A.E., ove richiesto, o provvisti di contrassegno S.I.A.E. contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono a un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

7. art. 171-septies: contrassegno S.I.A.E. – omissione della comunicazione
La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

  1. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  2. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

8. art. 171-octies: decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

9. art. 171-octies-1: rifiuto a rispondere alle domande del giudice
1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.

10. art. 171-novies: diminuzione delle pene
La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall’articolo 171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1.

L’art. 172 l.d.a. prevede la sanzione amministrativa sino a 1.032,00 euro se i reati di cui all’art. 171 sono commessi per colpa. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183 l.d.a..

Inoltre le violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 152 e all’articolo 153 l.d.a. comporta la sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.