A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2014
La legge sul diritto d’autore al Titolo III, Capo III, prevede un articolato sistema di difese e sanzioni civili, contenute agli articoli da 156 a 170, che hanno lo scopo di proteggere il titolare del diritto dalle violazioni dei diritti a lui riconosciuti.
Una prima Sezione, composta dagli artt. da 156 a 167, descrive le azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica (che possono essere comunque in parte applicate anche ai giudizi concernenti il diritto morale), mentre la seconda, composta dagli artt. da 168 a 170, riguarda la difesa dei diritti morali.
L’assetto normativo è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, di attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Le azioni a difesa dei diritti di utilizzazione economica e quelle a difesa dei diritti morali possono essere esercitate indipendentemente l’una dall’altra, oppure congiuntamente nel caso che la violazione comporti lesione di entrambi i diritti, e l’azione esercitata sia compatibile con la natura del diritto morale (art. 168 l.d.a.).
Ricordiamo che a norma dell’art. 19 l.d.a., l’esercizio dell’azione a difesa di uno dei diritti che compongono il diritto patrimoniale non pregiudica l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Le azioni possono avere per oggetto:
- l’accertamento della titolarità del diritto;
- l’inibitoria dell’attività illegittima in violazione del diritto;
- la rimozione e la distruzione degli esemplari che costituiscono il frutto dell’illecito accertato;
- il risarcimento del danno subito dal titolare del diritto leso.
1. Nei diritti di utilizzazione economica
1. Le azioni di accertamento e interdizione (art. 156, 156-bis e 156-ter l.d.a.)
I primi rimedi contemplati dalla legge riguardano l’autore che abbia “ragione di temere la violazione di un diritto… a lui spettante” oppure intenda “impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta“: egli “può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione“.
Pertanto, con l’azione di accertamento il titolare del diritto d’autore che teme una violazione da parte di un terzo, può ottenere una pronunzia di accertamento della titolarità medesima, mentre con l’azione di interdizione il titolare mira a precludere la continuazione o la ripetizione dell’illecito, nella specie una qualsiasi violazione del suo diritto, attraverso una pronunzia giudiziale.
Le azioni sono regolate dalle norme della Sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. Entrambe le azioni possono essere esercitate anche se vi sia il timore di una violazione non ancora avvenuta: deve trattarsi ovviamente di un timore fondato su dati di fatto. Se la violazione del diritto sia invece già intervenuta, l’azione può essere esercitata per farla cessare o per impedire che si ripeta.
A ogni buon conto, la caratteristica di questa azione è la funzione di prevenzione rispetto il verificarsi della violazione; essa ha inoltre lo scopo di giungere a un provvedimento di condanna da parte dell’organo giudicante, previo l’accertamento della titolarità del diritto d’autore.
Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di attuazione della Direttiva sul commercio elettronico.
In tema di discovery, l’art. 156-bis dispone che qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte.
La parte può anche ottenere che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge. Se la violazione è commessa su scala commerciale, il giudice può anche disporre, sempre su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte. Il giudice, nell’assumere tali provvedimenti, deve adottare le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
Infine il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
A sua volta l’art. 156-ter l.d.a. stabilisce che l’autorità giudiziaria, sia nei giudizi cautelari che di merito, può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che:
- sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
- sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
Tali informazioni possono tra l’altro comprendere” il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione“, e sono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti indicati sopra, specificamente individuati dal richiedente, il quale deve anche indicare i fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede a tali soggetti le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.
In tale contesto si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La proibizione della rappresentazione o esecuzione (art. 157 l.d.a.)
L’art. 157 l.d.a., a tutela dei diritti di rappresentazione o esecuzione di un’opera adatta a pubblico spettacolo, prevede una forma di intervento amministrativo (la richiesta deve essere indirizzata al Prefetto) per ottenere la proibizione della rappresentazione o esecuzione ogni qual volta manchi la prova scritta del consenso prestato dall’autore.
Questo provvedimento presenta carattere di misura cautelare, in attesa degli eventuali successivi provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Le azioni di distruzione e di rimozione (artt. 158, 159 e 160 l.d.a.)
All’art 158 l.d.a. sono contemplate le azioni di distruzione dei prodotti utilizzati in violazione del diritto, e di rimozione dallo stato di fatto da cui risulta la violazione. Esse possono essere esercitate autonomamente l’una dall’altra, ovvero possono concorrere.
Lo scopo di tali azioni è di consentire che il titolare del diritto abbia il pacifico godimento di questo, ripristinando lo stato anteriore alla violazione. Esse possono essere chieste anche contro i terzi che detengano i prodotti costituenti la violazione, siano essi in buona fede o meno.
L’articolo 159 l.d.a. regola le modalità di esecuzione delle azioni di distruzione e rimozione, stabilendo al primo comma che esse possono avere esclusivamente per oggetto “gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione“. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell’autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. Se una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l’interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
Se l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
L’applicazione delle misure sopra descritte deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.
La rimozione o la distruzione non possono domandarsi nel caso in cui l’opera si trovi nell’ultimo anno di protezione (art. 160 l.d.a.), ma deve essere ordinato il sequestro dell’opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
4. Il risarcimento del danno (art. 158 comma 2 l.d.a.)
L’art. 158 l.d.a. contempla al secondo comma la possibilità di agire in giudizio per poter ottenere il risarcimento del danno. A tal fine è necessario che il danno sussista (ed è il soggetto leso che lo deve dimostrare), che il comportamento illecito sia doloso o colposo, e che il pregiudizio recato abbia riflessi di natura patrimoniale. Infatti il danno morale può essere risarcito solamente se esso derivi da una fattispecie penalmente rilevante (art. 2059 Codice Civile).
Deve essere inoltre dimostrato il nesso causale tra comportamento illecito e danno, applicandosi anche in tema di diritto d’autore i principi generali della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e ss. Codice Civile).
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.
Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. Tale criterio, detto del “prezzo del consenso“, prima della sua introduzione nella l.d.a. con l’attuazione della Direttiva 2004/48/CE, era quello comunemente adottato dalla giurisprudenza italiana.
Sono infine dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.
L’azione di risarcimento è soggetta a prescrizione quinquennale dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 Codice Civile).
Il concorso tra risarcimento del danno e azione di distruzione e di rimozione è ritenuto possibile quando l’una o l’altra azione non siano di per sé sufficienti a eliminare gli effetti della violazione.
5. Le misure cautelari (artt. 161, 162, 162-bis , 162-ter e 163 l.d.a.)
Alcuni provvedimenti di natura cautelare, rivolti ad assicurare le prove dell’avvenuta violazione, sono previsti agli artt. 161, 162 e 163 l.d.a. e sono:
- la descrizione;
- l’accertamento;
- la perizia;
- il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione;
- il sequestro conservativo a tutela del risarcimento del danno;
- l’inibitoria.
Tali misure possono essere ordinate dall’autorità giudiziaria agli effetti dell’esercizio delle azioni a difesa di diritti di utilizzazione economica che abbiamo descritto sopra (art 161 comma 1 l.d.a.).
La legge n. 248 del 18 agosto 2000 ha profondamente modificato la disciplina della misure cautelari, disponendo all’art. 162 che “i procedimenti di cui all’articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia“. La disposizione è rimasta immutata con il recepimento della Direttiva 2004/48/CE-
Nei commi successivi viene descritta la procedura dei provvedimenti: la descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile (30 giorni), possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia
Il secondo comma dell’art. 161 l.d.a. stabilisce che il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
L’Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato.
Tali disposizioni si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Al successivo art. 162-bis l.d.a, introdotto dall’attuazione della Direttiva 2004/48/C, è previsto che se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se il giudizio di merito non è iniziato entro tale termine perentorio, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
Queste ultime disposizioni non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L’art. 162-ter, anch’esso introdotto dall’attuazione della Direttiva 2004/48/CE, prevede che quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l’Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
Riformato dalla legge 248/2000, e successivamente dal citato D. Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, l’art. 163 l.d.a. prevede la possibilità di chiedere l’inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto d’autore, secondo le norme del codice di procedura civile. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
6. Interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi
A tutela dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti esecutori, il terzo comma dell’art. 163 l.d.a.stabilisce che ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis l.d.a., oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni, mentre il quarto comma stabilisce che ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art. 74 l.d.a., arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
7. La pubblicazione della sentenza
Una ulteriore misura riparatoria, non sostitutiva però del risarcimento del danno, è prevista dall’art. 166 l.d.a.: sull’istanza della parte interessata, o d’ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali e anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
La funzione di tale misura è di rendere noto il fatto lesivo e l’accoglimento dell’azione diretta a reprimerlo o a rimuovere la situazione che esso aveva determinato. Risultato apprezzabile è quello di dare pubblicità circa la titolarità del diritto contestato.
2. Nei diritti morali
Per quanto riguarda i diritti morali, l’art. 168 l.d.a. dispone che le azioni e le misure cautelari previste negli artt. 156 e seguenti l.d.a. sono applicabili anche per essi, “in quanto lo consente la natura di questo diritto” e salva l’applicazione di alcune norme particolari, contenute nei successivi articoli 169 e 170 l.d.a.
Sono pertanto applicabili l’azione di accertamento e di interdizione, e possono essere richieste le corrispondenti misure cautelari. Ove la violazione del diritto morale sia compiuta da chi ha la titolarità o l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, si rende necessaria, da parte dell’organo giudicante, una valutazione degli opposti interessi, senza tuttavia trascurare la prevalenza della tutela del diritto morale.
I provvedimenti di rimozione e/o di distruzione possono essere concessi con le limitazioni di cui agli artt. 169 e 170 l.d.a.. Tali misure non possono essere prese quando è possibile “riparare” a violazioni del diritto di paternità mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità della stessa (art. 169 l.d.a.), oppure, per le violazioni riferite all’integrità dell’opera, “ripristinare ” gli esemplari nella forma primitiva a spese della parte interessata a evitare la rimozione o distruzione (art. 170 l.d.a.).
La legittimazione attiva ad agire
Nelle azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica, legittimato è colui che abbia la titolarità del diritto che si pretende violato: quindi l’autore o i suoi aventi causa (artt. 6 e 8 l.d.a.).
L’art. 167 l.d.a. precisa che i diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
Nel caso di opere create in collaborazione con contributi distinti, nelle opere composte di musica e testo letterario, la legittimazione spetta all’autore della parte musicale (art. 34 l.d.a.). Quando l’opera è creata col contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori (art. 10 l.d.a.).
L’autore che abbia ceduto il diritto di utilizzazione oggetto della violazione può sempre intervenire a tutela dei suoi interessi nei giudizi promossi dal cessionario (art. 165 l.d.a.). L’intervento è ammesso anche se l’autore non ha la titolarità del diritto per ragioni diverse da quella di una vera e propria cessione (per esempio l’opera realizzata su commissione, in base a un rapporto di lavoro subordinato, ecc…).
Un particolare tipo di legittimazione è inoltre attribuito alla S.I.A.E. secondo le regole dell’art. 164 l.d.a., il quale stabilisce che se le azioni sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184, si osservano le regole seguenti:
- i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell’interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
- l’ente di diritto pubblico è dispensato dall’obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
- l’ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d’autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell’articolo 474 del codice di procedura civile.
Riguardo alla tutela del diritto morale, che è inalienabile, legittimato attivo è indubbiamente l’autore. In caso di opera creata in collaborazione con contributi distinti, ciascun autore può agire a difesa del proprio contributo, mentre se i contributi sono inscindibili e indistinguibili, la difesa può essere esercitata individualmente da ciascun coautore (art. 10 comma 3 l.d.a.).