Il testo della Circolare Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2000

Per opportuna conoscenza, si allega la circolare del Ministero dell’Interno contenente le modalità di iscrizione al registro tenuto dalla Questura da parte di chi eserciti o intenda esercitare produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio di ogni tipo di supporto contenente suoni o immagini in movimento, ai sensi dell’art.75 bis del Tulps.

Come si evince dalla circolare, la norma subordina l’esercizio dell’attività in questione ad una autorizzazione di polizia: il “preventivo avviso” infatti non rappresenta una semplice comunicazione, ma una richiesta di iscrizione al registro tenuto dalla Questura.

Ne consegue che, ai sensi dell’art.15 del Regolamento di esecuzione del Tulps, la richiesta di iscrizione deve essere presentata in duplice copia, una in carta semplice e una in bollo. L’avviso può essere inviato anche per posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il preventivo avviso deve contenere le generalità complete del soggetto che intende esercitare l’attività e deve indicare il luogo dove l’attività viene svolta.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda, è sufficiente l’autocertificazione dell’esistenza dei requisiti soggettivi indicati dall’art. 11 del Tulps, richiesti in generale per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Se la domanda viene consegnata a mano non occorre l’autentica della sottoscrizione, ma la firma va apposta alla presenza del funzionario addetto alla ricezione o va presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità. La fotocopia del documento di identità va allegata anche in caso di invio dell’avviso per posta.

La questura provvederà a rilasciare ricevuta dell’avvenuta consegna della domanda. L’iscrizione nel registro è immediata, anche se l’amministrazione si riserva di verificare entro 60 giorni il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nella circolare, infine, viene sottolineato che, in caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione, oltre ad applicare la sanzione da 1 a 6 milioni, il Prefetto può ordinare la cessazione dell’attività o, in caso di violazione di eventuali prescrizioni, la sospensione dell’esercizio per il tempo necessario all’adeguamento.

La sospensione può essere disposta anche nel caso in cui l’esercizio violi le norme penali a tutela del diritto d’autore (artt.171-bis e ss. l.d.a.).

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
559/C. 20619/13500(9)3

Roma 10 ottobre 2000

Oggetto: Legge 18 agosto 2000, n. 248, recante: “nuove norme di tutela dei diritto di autore”: Disciplina autorizzatoria delle attività e regime sanzionatorio. – Direttive.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 206 – serie generale – del 4 settembre 2000, è stata pubblicata la legge 18 agosto 2000, n. 248 in oggetto indicata, la quale, nel riformare la previgente legge in materia di “diritto d’autore”, n. 633 del 22 aprile 1941, ha introdotto un nuovo regime autorizzatorio per l’esercizio delle attività di “produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento”.

In particolare, si osserva che il 2° comma dell’art. 8 della legge in esame ha introdotto l’art. 75 bis del T.U.L.P.S., prevedendo che per l’esercizio delle attività sopra indicate e per la detenzione degli oggetti per lo svolgimento delle attività medesime venga dato preventivo avviso al Questore della provincia, “che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro”.

Considerato che l’art. 75 bis sancisce l’obbligo del “preventivo avviso al Questore”, si ritiene che debba trovare applicazione l’art. 15 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., che prevede la presentazione di tale atto in doppio esemplare, di cui uno in bollo, conformemente anche a quanto stabilito dall’art. 3 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificata dal D.M. 20 agosto 1992.

Il “preventivo avviso” dovrà contenere le generalità complete del soggetto che intende esercitare le attività in parola ed indicare il luogo dove le medesime si svolgono. L’interessato dovrà inoltre dichiarare di essere in possesso dei “requisiti e dei presupposti di legge” ed in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dal T.U.L.P.S. per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Resta ovviamente inteso che per tali dichiarazioni si applicano le vigenti disposizioni in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e per quel che concerne la semplificazione delle domande da produrre alla pubblica amministrazione l’art. 3 – comma 11 – della legge 15 maggio 1997, n. 127 (la sottoscrizione delle istanze non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero se presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittore), nonché l’art. 2 – comma 11 – della legge 16 giugno 1998, n. 191 (la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

All’atto della presentazione del “preventivo avviso” i competenti Uffici della Questura avranno cura di rilasciare apposita ricevuta – anche contenuta nell’esemplare in carta da bollo che viene restituito – nella quale dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione nel prescritto registro sulla base delle dichiarazioni prodotte dall’interessato, fatti salvi gli accertamenti sul possesso dei requisiti di legge che saranno svolti dall’amministrazione, nel termine dei 60 giorni successivi dalla data apposta sulla stessa ricevuta.

Analoga comunicazione dovrà essere fatta all’interessato o nel caso in cui il “preventivo avviso” venga inoltrato alla Questura a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Relativamente al possesso dei requisiti soggettivi da parte dell’interessato, si richiama l’art. 11 del T.U.L.P.S. e per quel che concerne la “buona condotta”, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge

4 gennaio 1968, n.15, si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 559/C.17634.12982 (23), in data 30 ottobre 1996.

In caso di esito negativo delle verifiche d’ufficio di cui sopra il Questore, in analogia con quanto previsto dall’art.19 – ultimo capoverso – della legge 7.8.1990, n. 241, come sostituito dalla legge n.537/1993, disporrà con provvedimento motivato la cancellazione dal registro ed il contestuale divieto di prosecuzione dell’attività.

Al fine di agevolare quanto più possibile i cittadini negli adempimenti connessi all’applicazione dell’art. 75 bis, in ordine al contenuto del “preventivo avviso” al Questore si segnala che sul sito INTERNET del Ministero dell’Interno “www.poliziastato.it” è in fase di allestimento il fac-simile di istanza da produrre.

In ogni caso, al fine di agevolare i rapporti tra Amministrazione ed utenti, le Associazioni di categoria interessate, per ogni informazione relativa alle procedure, da seguire per gli adempimenti connessi all’applicazione della norma in esame, potranno rivolgersi al Capo di Gabinetto di ciascuna questura, quale referente per le problematiche degli operatori dei settore. Non va poi taciuto che il terzo comma dell’articolo 8 della legge in esame ha modificato il primo comma dell’art. 17 bis del T.U.L.P.S., introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, inserendo l’art. 75 bis tra le disposizioni la cui violazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a sei milioni.

Tale modifica assume rilievo anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 17 ter, in virtù del quale il Questore è chiamato ad ordinare la cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, nel caso di violazione di eventuali prescrizioni, a disporre la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni.

In tema di provvedimenti inibitori di competenza del Questore un’ulteriore novità introdotta dalla legge in esame (art.8 – 1° comma) è infine rappresentata dall’art. 174 ter.

Infatti, il primo comma della citata disposizione prevede che il Pubblico Ministero quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti daI Titolo III, Capo IlI, Sez. Il della legge sul diritto d’autore, commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad autorizzazione, ne dà comunicazione al Questore, indicando gli elementi utili per l’adozione del provvedimento contemplato al comma 2° dello stesso articolo 174 ter.

Il provvedimento in parola si sostanzia nella possibilità per l’Autorità di pubblica sicurezza di disporre, “con provvedimento motivato, la sospensione, dell’esercizio o dell’attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato”.

Si tratta di un provvedimento discrezionale ed il tenore letterale della norma, nonché l’individuazione nel Questore dell’Autorità competente ad adottarlo, fanno ritenere che il legislatore abbia voluto caratterizzare la sospensione del titolo autorizzatorio o dell’attività come una misura necessaria per fini di pubblica sicurezza.

In altre parole, il provvedimento può qualificarsi come una misura cautelare esclusivamente amministrativa e di prevenzione che, pur ponendosi come una conseguenza indefettibile del fatto-reato, prescinde dall’esito del relativo procedimento penale e quindi dovrà essere motivato per esclusive esigenze di pubblica sicurezza.

Ultima notazione di rilievo è infine quella relativa all’obbligo sancito dalla disposizione in esame di “sentire gli interessati”: la norma si preoccupa in particolare che nel procedimento si instauri il contraddittorio ed a tal fine sarà quindi necessario procedere preventivamente alla comunicazione dell’avvio del procedimento, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della più volte citata legge n. 241/1990.

Si confida nella puntuale osservanza della presente direttiva e si pregano le SS.LL. di darne la massima diffusione informandone anche le organizzazioni provinciali di categoria.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(De Gennaro)