A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2014
Quali sono le conseguenze della violazione del copyright / diritto d’autore?
L’effettivo riconoscimento di un diritto non è sufficiente affinché esso ottenga il rispetto da parte della collettività, per cui è necessario apprestarne la relativa protezione, a garanzia dell’efficacia della norma che lo costituisce.
Una caratteristica particolare dei diritti sulle opere d’ingegno, e in generale dei diritti sui beni immateriali, è che il soggetto titolare non è privato, nel momento in cui essi siano violati, della possibilità di continuare a fruire del bene protetto e di compiere atti di esercizio del relativo diritto; ma questa potestà è turbata e circoscritta dall’altrui abusiva e concorrente utilizzazione economica.
Tale caratteristica deriva dalla natura del bene protetto, l’opera dell’ingegno, che non è appropriabile fisicamente ma, al tempo stesso, è possibile riprodurre in più esemplari e diffonderli, consentendone una concomitante e plurima utilizzazione economica da parte di più soggetti: basti pensare alle copie abusive dei fonogrammi, fisiche e digitali.
La prevaricazione di tali diritti scalfisce profondamente sia la capacità di sfruttamento economico dell’opera, sia le possibilità di ricavo che ne derivano. Pertanto si ritenne sin dall’inizio accompagnare le norme costituenti i diritti dell’autore con sanzioni che ne punissero la violazione.
Ricordiamo che la tutela in campo civile opera a difesa di una lesione di un interesse privato, mentre la sanzione penale provvede a difendere un interesse della collettività.
Storicamente in principio prevalse la convinzione che la sola sanzione penale fosse sufficiente rimedio alla repressione di dette violazioni, ritenendosi che a ogni singolo diritto riconosciuto dalla legge sulle opere d’ingegno dovesse corrispondere una pena da infliggersi a chi lo violasse.
Nella legge sul diritto d’autore del 1882 erano presi in considerazione i reati di plagio e contraffazione, mentre la tutela civile si esauriva invece nella possibilità di poter ottenere un risarcimento del danno. Questo indirizzo legislativo costituì oggetto di critiche da parte degli studiosi, sia perché non offriva una tutela immediata dei diritti dell’autore, sia perché ne trascurava l’aspetto privatistico. Il diritto d’autore abbisognava di un sistema più efficace di difesa preventiva.
La legge del 1925 già prevedeva misure di carattere civilistico. La l.d.a. attualmente vigente predispone invece mezzi di difesa civili, penali e amministrative.
Riferimenti bibliografici:
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Fabiani Mario, Difese e sanzioni civili a tutela del diritto di autore, Il Diritto di Autore, 1961, 450
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974