Il diritto di ritiro dell’opera dal commercio

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Il diritto di ritiro dell’opera è regolamentato agli artt. 142 e 143 della legge sul diritto d’autore, nel capo dedicato alla “trasmissione dei diritti di utilizzazione“, con una collocazione che tenderebbe a qualificare tale diritto come patrimoniale.

Eppure questo diritto tutela la personalità dell’autore. Infatti quando concorrano gravi ragioni morali, egli ha “il diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato il diritto di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima” (art. 142 l.d.a.).

Il diritto riguarda ogni genere di opera e preclude qualsiasi tipo di comunicazione della medesima al pubblico, anche se l’autore può limitare la sua richiesta a una sola o ad alcune forme di utilizzazione.Si ritiene che questo diritto possa venire esercitato anche nei confronti delle opere derivate da quella dell’autore, create da altri soggetti, sempre che le motivazioni addotte per il ritiro dell’opera originale valgano anche per quelle derivate.

Il significato dell’espressione gravi ragioni morali è assai ampio, fino a comprendere motivi sia di ordine etico che intellettuale, politico e religioso; le ragioni possono anche essere costituite da quanto nell’opera contrasta con la mutata personalità dell’autore.

Poiché i motivi del ritiro riguardano strettamente la personalità dell’autore, tale diritto è intrasmissibile e pertanto non può essere esercitato né dai suoi eredi né dai suoi stretti congiunti.

Nelle opere prodotte in collaborazione, nel caso della comunione è necessario, per il ritiro, il consenso di tutti gli autori; nel caso di opera collettiva, si ritiene che l’autore di una parte distinta possa ritirarla dal commercio, con l’obbligo di risarcire anche i coautori eventualmente danneggiati.

Per l’esercizio del diritto l’autore deve comunicare il proprio intendimento ai cessionari o concessionari dell’opera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e inoltre anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante una dichiarazione da depositare in doppio originale all’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la quale viene annotata nel registro pubblico delle opere protette.

Entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data di tali notifiche e pubblicazioni gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria per opporsi alla pretesa dell’autore.
In caso di opposizione, l’autore che dimostra la presenza delle suddete gravi ragioni morali può chiedere all’autorità giudiziaria di ordinare il divieto di sfruttamento economica dell’opera. Se sussistono motivi di urgenza è consentito di domandare e ottenere una pronuncia provvisoria.Ovviamente l’autore dovrà corrispondere una indennità in favore degli interessati, che è un vero e proprio risarcimento comprensivo sia del danno emergente che del lucro cessane. Se l’indennità non è pagata nel termine fissato dall’autorità giudiziaria, cessa di pieno diritto l’efficacia della sentenza (art. 143 l.d.a.).

La continuazione dell’utilizzazione economica dell’opera dopo il termine fissato per proporre opposizione o dopo la sentenza dell’autorità giudiziaria a favore dell’autore integra una ipotesi di violazione del diritto d’autore e come tale è punita penalmente e civilmente ex lege.

Le norme citate in questa pagina:

SEZIONE V. – Ritiro dell’opera dal commercio.

Articolo 142
[1] L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.
[2] Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
[3] Agli effetti dell’esercizio di questo diritto l’autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dà pubblica notizia dell’intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
[4] Entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

Articolo 143
[1] L’autorità giudiziaria, se riconosce che sussistino gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento.
[2] L’autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
[3] Se l’indennità non è pagata nel termine fissato dall’autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l’efficacia della sentenza.
[4] La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’autorità giudiziaria, previsto nell’ultimo comma dell’articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

Riferimenti bibliografici:

Rosario Russo, Evoluzione storica del diritto di ritiro dell’opera dal commercio, Il Diritto di Autore, 2002, 228

Amedeo Giannini, Sul ritiro dell’opera dal commercio, Il Diritto di Autore, 1955, 1

Giorgio Jarach, Facoltà di esposizione dell’opera d’arte e ritiro dell’opera dal commercio, nota a Corte Appello Venezia, 8 febbraio 1955, Il Foro Padano, 1955, 1434