A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
La normativa sul diritto d’autore si occupa dell’integrità dell’opera attraverso la configurazione di due diritti:
1) il primo, di carattere patrimoniale, consiste nel diritto esclusivo di modificare l’opera spettante all’autore (art. 18 ult. comma l.d.a.), ed è trasferibile come tutti i diritti di utilizzazione economica;
2) il secondo, di carattere morale, è previsto all’art. 20: per cui l’autore, anche dopo la cessione del diritto di utilizzazione, “può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione“.
La norma si applica nella maggior parte dei casi nei rapporti che l’autore ha nei confronti dei cessionari o concessionari dell’opera. Nel caso essi siano autorizzati dall’autore stesso ai sensi dell’art. 18 a effettuare elaborazioni del lavoro originario in vista della realizzazione di un’opera da questo derivata, o a introdurre comunque modificazioni nel lavoro in oggetto, l’autore può validamente opporsi solo ex art. 20, per le condizioni ivi presenti: il pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
Per cui gli interventi quali la deformazione, la mutilazione o le altre modificazioni a danno dell’opera non legittimano l’autore all’opposizione, se non concorre il suddetto pregiudizio.
Sono considerati interventi lesivi dell’onore e della reputazione, per esempio, l’impiego dell’opera idoneo a falsarne il carattere e il significato nel giudizio del pubblico, come può essere un’interpretazione o esecuzione che falsi del tutto lo spirito dell’opera senza tuttavia alterarne il testo, oppure la presentazione dell’opera con lavori di carattere diverso e in un contesto tale da riflettersi negativamente sull’onore o la reputazione dell’autore.
Nel caso in cui invece i cessionari o concessionari dell’opera non siano autorizzati alle modifiche, l’autore può invocare a sua difesa direttamente l’art. 18 indipendentemente dall’art. 20.
Infine, l’autore che abbia conosciuto e accettato le modificazioni apportate all’opera non può più agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione (art. 22 2° comma).
Riferimenti bibliografici:
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974
Marco Ricolfi, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto commerciale, Padova 2001
Paolo Auteri, Diritto d’autore, in AAVV, Diritto industriale. Proprietà e concorrenza, Giappichelli, 2001