A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Così come ha diritto di rivelare o meno il proprio nome, l’autore ha diritto di pubblicare la propria opera o di lasciarla per sempre nell’inedito: egli è unico arbitro della pubblicazione e del momento in cui essa deve avvenire.
Soltanto alla morte di lui lo Stato può espropriare il diritto di prima pubblicazione, nel proprio interesse (art. 112), mentre gli eredi hanno comunque l’obbligo di rispettare la volontà di non pubblicare, se è stata espressamente manifestata (art. 24 l.d.a.).
Secondo alcuni autori (Auteri, Oppo), il diritto di inedito, inteso come diritto di opporsi alla prima pubblicazione dell’opera, recedendo dai contratti che l’abbiano autorizzata, indipendentemente dalla ricorrenza dei presupposti che la legge richiede per il ritiro dell’opera dal commercio (per gravi ragioni morali), non può essere ricavato né dall’art. 12 né dall’art. 24 della legge sul diritto di autore.
Secondo tali autori la fattispecie non presenta elementi che la differenzino da quella prevista dall’art. 142 e che giustifichino l’applicazione di un regime più favorevole all’autore di quello previsto da tale disposizione.
Riferimenti bibliografici:
Paolo Auteri, Diritto di autore, in Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Giapichelli 2001, 589.