A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’autore ha e conserva, anche dopo la cessione di essi, una serie di facoltà, chiamate diritti morali, che sono regolamentate agli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore.
Lo scopo del diritto morale è quello di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera, purché questa rientri tra quelle che possono formare oggetto di tutela.
La sensazione che il rapporto tra autore e opera non sia un rapporto giuridico meramente patrimoniale ma incida anche negli interessi della personalità, ha origine antica.
La questione era stata dibattuta dal diritto romano, che ha protetto il diritto d’autore come diritto della personalità, con l’esercizio dell’actio iniuriarum.
Il bisogno di accordare na protezione alla personalità dell’autore si trova ampiamente nella dottrina francese della prima metà dell’800, anche se primeggiava il concetto che il diritto d’autore mirasse solamente alla speculazione commerciale che ha per base il libro, l’opera musicale o drammatica, il quadro o la statua.
Questo concetto era seguito anche nel diritto anglo-sassone, che privilegiava con il copyright i diritti di riproduzione degli autori.
Diversa l’impostazione assunta in Germania, dove la questione si incanalava nella protezione generale dei diritti della personalità. “Popolo e Servo e Dominatore riconoscono in ogni tempo che la più grande fortuna dell’umana genere è soltanto la personalità“, diceva Goethe, mentre Kant proclamava che il libro è un discorso che l’autore fa al pubblico, valendosi come intermediario dell’editore, che esso è un mezzo di estrinsecazione della propria libertà e della propria personalità ed è come tale che va protetto.
Il diritto morale si scompone in specifiche e determinate facoltà:
– il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20) e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21);
– il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa (art. 20);
– secondo alcuni autori, il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione (art. 24);
– il diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).
Indipendentemente dalla questione se tale elencazione sia tassativa o meno, il riconoscimento delle facoltà del diritto morale di autore non può operarsi se non nei limiti giustificati dall’esigenza di tutela del legame autore-opera.
Alla sua durata la legge non pone nessun termine; alla morte dell’autore il diritto di paternità intellettuale e quello all’integrità dell’opera possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti (art. 23). Ognuno di essi può agire senza il consenso degli altri.
Infine il diritto morale è inalienabile, ovvero non può essere ceduto in alcuna forma.
Riferimenti bibliografici:
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974
Marco Ricolfi, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto commerciale, Padova 2001
Paolo Auteri, Diritto d’autore, in AAVV, Diritto industriale. Proprietà e concorrenza, Giappichelli, 2001