A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Riassumiamo schematicamente la durata del diritto di autore.
Diritto di autore
Regola generale
Art. 25
70 anni dalla morte dell’autore
Opere in comunione
Art. 26
70 anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto
Opere drammatico musicali, coreografiche e pantonimiche
Art. 26
70 anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto
Opere collettive
Art. 26
70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera come un tutto
Opere anonime o pseudonime
Art. 27
70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera
Se rivelata prima della scadenza, si applica l’art. 25.
Amministrazioni dello Stato
Art. 29
20 anni dalla prima pubblicazione
Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore
Art. 31
70 anni dalla morte dell’autore
Opere cinematografiche
Art. 32
70 anni dalla morte dell’ultimo coautore
Opere fotografiche
Art. 32-bis
70 anni dalla morte dell’autore
Diritti connessi
Produttori del disco fonografico
Art. 75
70 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 70 anni
Produttori di opere cinematografiche
Art. 78-bis
50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 50 anni
Esercenti la radiodiffusione
Art. 79
50 anni dalla prima diffusione di una emissione
Artisti interpreti ed esecutori
Art. 85
70 anni dalla esecuzione, recitazione o rappresentazione dell’opera. Se la fissazione dell’esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico entro tale termine, i diritti durano 70 anni prima dalla pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico.
Opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione al pubblico
Art. 85-ter
25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione
Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
20 anni dalla prima pubblicazione
Computo del termine
Art. 32-ter
I termini finali si computano a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma.