A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Il diritto di trascrizione riguarda le opere orali, ovvero quelle opere che sono trasmesse per via orale e sono testualmente comprese nella protezione del diritto d’autore in virtù dell’art. 2 della legge.
L’art. 14 regola una particolare forma di utilizzazione dell’opera orale, che consiste nel trasformarla in opera scritta oppure nel riprodurla con uno qualunque dei mezzi contemplati nell’art. 13: stampa, litografia, incisione, fotografia, fonografia, cinematografia e ogni altro mezzo di riproduzione.
Il testo dell’articolo:
Articolo 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.