A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Il diritto esclusivo di traduzione
La legge sul diritto d’autore afferma che il diritto di traduzione ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto (art. 18). Se oggi questo diritto è universalmente accettato, esso è però stato assai combattuto nel tempo. Coloro che erano contrari a un diritto esclusivo di traduzione dell’autore sostenevano che:
a) che le traduzioni non autorizzate non recano all’autore un diretto pregiudizio patrimoniale, poiché diffondono la conoscenza dell’opera presso un pubblico diverso da quello nel quale è diffusa l’edizione originale;
b) che nelle traduzioni interviene un’attività intellettuale che rende l’opera qualcosa che sta in mezzo tra la riproduzione di un opera e un’opera nuova;
c) che le traduzioni conferiscono all’autore una rinomanza internazionale.
A questi argomenti si è ribattuto che il lavoro del traduttore non è che un lavoro accessorio, perché consiste soltanto nella modificazione della veste linguistica dell’opera. Inoltre solo l’autore ha il diritto di diffondere l’opera e di procacciarsi rinomanza nei modi che desidera.
Poi la pretesa dell’autore di consentire o no alla traduzione della sua opera e di regolarne le modalità nel tempo e nel luogo deriva dal carattere personale del suo diritto, poiché la traduzione riproduce l’opera nella sua individualità oggettiva. Come negare all’autore, al quale si riconosce il diritto assoluto di consentire e di regolare la conoscenza della sua opera nel territorio nazionale, un pari diritto di fronte agli stranieri? Inoltre l’interesse personale può essere maggiore, perché le traduzioni possono facilmente snaturare, falsare, guastare l’opera.
Ne segue, secondo la dottrina, che il diritto di traduzione deve essere assimilato a quello di riproduzione in tutto, altrimenti si favorirebbero gli editori e il pubblico straniero, i quali potrebbero disporre liberamente di un’opera prima che essa diventi libera per gli editori e il pubblico dello Stato.
La dottrina afferma anche che il diritto esclusivo comprenda anche la ritraduzione nella lingua originale.
Il diritto esclusivo di elaborazione
Il diritto esclusivo di elaborazione è previsto all’art. 18 della legge sul diritto d’autore. Le elaborazioni sono modificazioni che cadono sulla forma esterna o interna dell’opera, pur lasciando quel tanto della sua forma rappresentativa per cui l’opera conserva il suo valore originale (definizione di Edouardo Piola Caselli).
La legge definisce il diritto di elaborazione come “tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista all’art. 4”.
A sua volta l’art. 4 stabilisce:
“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”
Rimandiamo l’approfondimento alla pagine relativa alle opere elaborate.
Delle traduzioni si è già detto, analizziamo ora le altre voci di questo catalogo di elaborazioni:
La trasformazione da una in altra forma letteraria
Un esempio tipico di trasformazione letteraria è quello della riduzione in forma poetica di una composizione in prosa e, viceversa, della riduzione in prosa di una composizione poetica.
Abbiamo qui gli elementi tipici della rielaborazione: l’opera è conservata nella sua individualità oggettiva, e nella sua dichiarazione di paternità. Ma mediante un’operazione intellettuale, che importa una attività creatrice maggiore che nelle traduzioni, ne è cambiata la veste letteraria, che a sua volta modifica i pregi e l’efficacia dell’opera.
Un altro caso di trasformazione è la drammatizazzione. Essa consiste nella riduzione della novella, del romanzo, del poema, per le scene o per il cinema.La drammatizzazione va distinta dalle due oposte ipotesi dell’adattamento servile e della utilizzazione della favola o soggetto in senso stretto. La drammatizzazione consiste nell’utilizzare gli elementi essenziali della composizione narrativa originale, come l’intreccio della favola, le situazioni, i dettagli degli episodi, i caratteri dei personaggi, ecc.
Per fare ciò si richiedono cognizioni tecniche degli effetti teatrali, e l’esplicazione di una attività creatrice, dovendo estrapolare i punti dell’intreccio più culminanti e adatti alla scena, la parte più viva del carattere dei personaggi, ecc. Abbiamo così una vera e propria elaborazione, che costituisce un’opera in sé tutelabile, nei limiti consentiti dalla legge.
Il diritto esclusivo di drammatizzazione spetta così all’autore dell’opera originale, in quanto si esce fuori dalla semplice utilizzazione del contenuto dell’opera, ottenendo, invece, una vera e propria riproduzione dell’opera stessa nella sua individualità oggettiva riconoscibile attraverso la nuova veste letteraria.
La trasformazioni da una in altra forma artistica
All’autore spetta anche il diritto esclusivo di trasformare la propria opera da una in altra forma artistica. Si è voluto con ciò prendere in considerazione la possibilità di elaborazione delle opere dell’arte figurativa, spettante all’autore dell’opera originale, che deve essere distinta dalla riproduzione dell’opera d’arte con variazioni di dimensioni, forma, di materia o di procedimento, che non contiene nessun elemento di creazione intellettuale.
Compendi e indici
Il compendio, o riassunto, dell’opera è un diritto che spetta esclusivamente all’autore dell’opera originale. Infatti il riassunto, come lo definisce Luigi Piola Caselli, padre dell’attuale legge sul diritto d’autore, è un ritratto a proporzioni ridotte: in esso si riproduce l’assetto generale e l’unità organica dell’opera, e il lavoro di elaborazione consiste nello scegliere le notizie e i concetti predominanti e di concentrarli, con lo sforzo proprio della sintesi logica e della concisione dello stile, nella struttura più breve del riassunto o compendio.
Diversa è la questione degli indici o tavole analitiche. L’indice fa parte del libro ed è con questo tutelato. Ma se l’autore l’omette, potrà qualcun altro compilarlo e spacciarlo come opera propria, separatamente dal libro? Ovviamente no, in quanto anch’essi possono essere considerati come una elaborazione dell’opera, assimilabili al compendio.
Diritto di pubblicare opere in raccolta
Anche questo è un diritto di competenza esclusiva all’autore, specificamente previsto dalla l.d.a.
Riferimenti bibliografici:
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943