Il diritto di modificazione (art. 18)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L’art. 18 ultimo comma l.d.a. sancisce in forma assoluta il diritto esclusivo dell’autore di “introdurre nell’opera qualsiasi modificazione“.

Introducendo questo diritto, si è pensato soprattutto delle modificazioni in senso positivo, ovvero quelle che avendo valore creativo possono costituire una dannosa concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera.

Combinando gli articoli 4 e 18 della legge, relativi alle elaborazioni riservate all’autore, ne consegue che le modificazoni possono essere di tre tipi:
a) modificazioni e aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell’opera originale (art. 4);
b) i compendi, di cui trattiamo nella pagina sul diritto di elaborazione;
c) gli adattamenti, le riduzioni e le variazioni non costituenti opera originale (sempre art. 4).

Per quest’ultima categoria, che ha una particolare importanza nel campo della musica, rimandiamo alla pagina delle variazioni musicali

Riferimenti bibliografici:

Eduardo Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, UTET, 1943