Il diritto di esecuzione e rappresentazione (art. 15)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto “l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale” (art. 15 l.d.a.).

Tutti questi diritti si riferiscono a una forma di comunicazione diretta dell’opera al pubblico, dove il godimento dell’opera da parte dei terzi è immediato, è cioè conseguito nel momento stesso dell’utilizzazione dell’opera. Di conseguenza è necessaria la presenza di un pubblico, indipendentemente dalla circostanza che l’utilizzazione sia gratuita o a pagamento.

Il criterio di differenziazione tra i due termini rappresentazione ed esecuzione consiste non tanto e non solo nella categoria a cui appartiene l’opera, secondo la distinzione operata dall’art. 15 1° comma della legge sul diritto d’autore, quanto nella esistenza o meno di un “gioco scenico” fra più personaggi.

Pertanto una rappresentazione è costituita dalla presentazione al pubblico di un’opera di pubblico spettacolo, unitaria, accompagnata quindi da gioco scenico, mentre una esecuzione è costituita dalla comunicazione al pubblico di composizioni musicali con o senza parole, priva del gioco scenico. Gli spettacoli a carattere non unitario (spettacoli di varietà, ecc…) possono porre in essere nello stesso tempo una rappresentazione e una esecuzione; inoltre nella presentazione al pubblico di una produzione non costituente opera dell’ingegno (per esempio un giornale cinematografico) accompagnata da musica di fondo, si ha soltanto, nei riguardi del diritto d’autore, una esecuzione musicale.

In tema di rappresentazione, se riconosciamo come essenziali l’azione scenica e la visione di essa da parte del pubblico, dobbiamo ritenere che non è essenziale che l’azione sia sostenuta dagli attori, e quindi anche in un teatro di marionette possiamo avere una forma di rappresentazione. Non è neppure essenziale che gli attori agiscano con l’uso della voce.

Né per azione scenica si intende un’azione che si svolge con tutto l’apparato scenico (costumi teatrali, scenari, ecc.), basta la sola azione degli attori.In tema di esecuzione di opera musicale, è indifferente il mezzo sonoro adoperato per eseguire la composizione. Essa può avvenire con tutti gli strumenti previsti dall’autore, con una parte di essi, oppure con strumenti totalmente diversi.Non si può nemmeno distinguere tra esecuzione personale, effettuata da persone che suonano gli strumenti musicali, ed esecuzione meccanica, ovvero quella compiuta mediante meccanismi (CD player, juke box, ecc.).

Rientrano perciò nel concetto di esecuzione pubblica:
a) l’esecuzione di un opera, anche se a mezzo di apparecchio radiofonico o televisivo, in un circolo o nella sede di una associazione politica, sindacale, sportiva, alla presenza degli associati;
b) la ricezione in pubblici esercizi di trasmissioni radiofoniche ottenuta attivando il mezzo meccanico rappresentato dall’apparecchio ricevente; a questo proposito l’art. 58 della legge sul diritto d’autore stabilisce a carico dell’esercente il pubblico esercizio in cui l’apparecchio è installato un equo compenso periodicamente determinato d’accordo con la S.I.A.E.;
c) le utilizzazioni di dischi a mezzo di juke-boxes o apparecchi analoghi: responsabile dell’esecuzione non è il cliente che aziona l’apparecchio, ma il gestore del locale in cui l’apparecchio è installato.

La legge mitiga il diritto esclusivo dell’autore all’art. 15 2° comma, non considerando pubblica “l’esecuzione, rappresentazione o recitazione entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro“.

L’art. 4 comma 1 della Legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, ha introdotto un terzo comma all’art. 15 l.d.a., dal seguente tenore: “non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo“. I protocolli di intesa non sono stati ancora pubblicati.

L’art 15-bis l.d.a. ha introdotto un compenso ridotto a favore degli autori quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soci e invitati e senza scopo di lucro.

I criteri e le modalità di individuazione delle circostanze soggettive e oggettive che devono dar luogo alla applicazione di questa disposizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Occorre comunque prescrivere:
a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni ai registri istituiti all’art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
b) le modalità per l’identificazione della sede dei soggetti e per l’accertamento della quantità dei soci ed invitati da contenere in un numero limitato e predeteminato;
c) la condizione di socio sia conseguita informa documentabile e con largo anticipo riepetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori e a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità di volontariato.