I diritti di utilizzazione economica

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore, e in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa (art. 12 comma 2 l.d.a.).

I diritti elencati dalla legge sono:
il diritto di pubblicazione (art. 12 comma 1);
il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61);
il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14);
il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16) e, nello specifico, il diritto di radiodiffusione;
il diritto di distribuzione (art. 17);
il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis);
il diritto di modificazione (art. 18 ult. comma);

La durata dei diritti di utilizzazione economica è stabilita dall’art. 25 per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Tale durata è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno.

I diritti di utilizzazione economica possono essere “acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge” (art. 107 l.d.a.); è però necessaria la forma scritta (art. 110 l.d.a.), richiesta “ad probationem“.

Il trasferimento di una facoltà non implica quello delle altre (art. 119 comma 5 l.d.a.); infatti esse sono tra di loro indipendenti (art. 19 l.d.a.).
L’autore ne ha la piena disponibilità compiuto i sedici anni (art. 108 l.d.a.).
I diritti di pubblicazione dell’opera e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono essere oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, ma lo possono essere i proventi derivanti dall’utilizzazione economica e gli esemplari dell’opera pubblicata (art. 111 l.d.a.).
Infine possono essere oggetto di espropriazione da parte dello Stato (artt. 112, 113 e 114 l.d.a.).

Riferimenti bibliografici

Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

Marco Ricolfi, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto commerciale, 2001

Paolo Auteri, Diritto d’autore, in AAVV, Diritto industriale. Proprietà e concorrenza, 2001