Ultimo aggiornamento: 15/10/2013
Ritratto
Il ritratto, inteso come raffigurazione della fisionomia di una persona, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore con la disposizione contenuta nell’art. 96 della legge sul diritto d’autore, che richiede per la sua riproduzione o messa in commercio il consenso della persona ritratta.
La legge parla genericamente di ritratto, senza specificare il tipo di opera nel quale esso è contenuto, lasciando intendere l’irrilevanza del modo e del mezzo di diffusione.
Il fotografo o il pittore che nello loro opere abbiano ripreso o raffigurato una persona realmente esistente, devono ottenerne il consenso se vogliono lecitamente mettere in circolazione la fotografia o il quadro.
Da ciò emerge come accanto al diritto dell’autore sull’opera d’arte da lui creata la legge riconosce il diritto alla riservatezza e all’immagine della persona ritratta, subordinando l’esercizio del primo diritto al consenso del titolare del diritto connesso. Il ritratto è considerato, quindi, un bene a sé, diverso dall’opera d’arte che lo contiene, la cui tutela è affidata unicamente alla persona raffigurata.
L’art. 97 LDA pone, tuttavia, alcuni limiti al divieto della divulgazione dell’immagine-ritratto di una persona senza il suo consenso. In particolare, il ritratto può essere liberamente pubblicato quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, e quando è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.
Anche in questi casi, inoltre, è vietata l’esposizione e la messa in commercio del ritratto altrui quando ciò sia pregiudizievole per il decoro e la reputazione della persona interessata.
Bisogna precisare, inoltre, che l’immagine-ritratto di una persona è tutelata, oltre che dalla legge sul diritto d’autore, anche dall’art. 10 del codice civile, che ne vieta la divulgazione quando manca il consenso della persona ritratta e fuori dei casi previsti dalla legge, e quando la pubblicazione, anche se autorizzata, è tale da ledere l’onore e la reputazione.