Titolo dell’opera e Rubriche (art. 100)

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014

Titolo dell’opera

L’articolo 100 della legge sul diritto d’autore disciplina e protegge il titolo dell’opera dell’ingegno facendo una distinzione tra “titolo dell’opera” e “titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche“.
Il titolo è quell’elemento che identifica e distingue un’opera dalle altre dal punto di vista dei contenuti. Esso garantisce che, nonostante la diffusione e riproduzione in migliaia di copie, il romanzo, la storia raccontata siano sempre gli stessi. Volendo fare un parallelo, il titolo può essere affiancato al nome: entrambi hanno la funzione di individuare, identificare qualcosa o qualcuno di ben preciso, un’opera letteraria o un brano musicale nonché un individuo, una persona.

La legge, così come tutela il nome contro usi o abusi da parte di terzi, allo stesso modo riconosce all’autore dell’opera il diritto di sfruttamento del titolo e, di conseguenza, di vietare che altri ne facciano un uso contro il proprio volere.
Il comma 1 dell’art. 100 riconosce all’autore il diritto di vietare la riproduzione del titolo sopra altra opera, salvo il caso in cui egli abbia dato il proprio consenso, e quello in cui il titolo non svolga la funzione di individuare l’opera stessa.
Condizione necessaria affinché l’autore possa impedire a terzi l’apposizione del titolo su un’opera diversa da quella propria, è che quest’ultimo sia in grado di individuare effettivamente quella particolare creazione.
In tal caso dare lo stesso titolo a un’opera, per esempio, potrebbe creare confusione tra il pubblico dei lettori o degli ascoltatori. Per questo stesso motivo si può riprodurre il titolo di un’opera sopra un’altra senza il consenso dell’avente diritto (l’autore o il cessionario dei diritti), qualora esse siano di specie o carattere così diverse da risultare esclusa ogni possibilità di confusione (art. 100 comma 3).
Pertanto, se un libro non ha alcun riscontro nel pubblico (è un cosiddetto “fiasco commerciale”) l’autore non potrà impedire ad alcuno di “chiamare” un’altra opera con lo stesso “nome”. Questo perché si è visto come la tutela accordata sia subordinata alla effettività della capacità del titolo di individuare quella particolare opera. Ciò, tuttavia, a prescindere dai diritti dell’autore sull’opera, tutelati per il solo fatto della creazione.
Lo scrittore, quindi, potrà impedire che il suo scritto sia riprodotto senza il suo consenso, ma non potrà far nulla per ostacolare l’uso del titolo di quella stessa opera.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, invece, è tutelato diversamente. In questo caso non conta la capacità del titolo di identificare un’opera specifica, ma ciò che rileva ai fini della lecita riproducibilità è il fatto che la pubblicazione di cui si vuol riprodurre altrove il titolo non sia più pubblicata da due anni (art. 100 comma 4).
Le situazioni da esaminare per questa tipologia di titolo sono due:
1) quella in cui Tizio vuole dare al proprio libro, o brano musicale o rivista di nuova pubblicazione, ecc., lo stesso titolo di un periodico ancora in commercio;
2) quella in cui Caio vuole usare il titolo di un periodico che non è più pubblicato da due anni (minimo).
Nel primo caso Tizio non potrà usare quel titolo, salvo che si tratti di opere di specie o carattere diverse, tali per cui non si corre il rischio di creare confusione nel pubblico degli utenti.
Nel secondo caso, invece, Caio, potrà liberamente e tranquillamente utilizzare quel titolo per la propria opera.

Tuttavia, nelle diverse dinamiche e articolazioni della realtà ci sono stati casi in cui l’autore ha registrato presso l’ufficio marchi il titolo sia dell’opera che della rivista o pubblicazione periodica, rendendo applicabile in tal modo la disciplina dettata per i marchi; ciò al fine di ovviare all’inconveniente della scarsa popolarità dell’opera e, di conseguenza, della scarsa capacità del titolo di individuare l’opera o dei due anni già trascorsi o, più semplicemente, per prevenire ogni tipo di “scopiazzamento” del titolo.
Il titolare di un marchio registrato, infatti, ha il diritto esclusivo di utilizzazione su tutto il territorio nazionale e a prescindere dalla sua effettiva diffusione. La registrazione garantisce l’esclusiva per dieci anni o, male che vada, per cinque anni nel caso di non uso del marchio.
Considerare il titolo alla stessa stregua del marchio, quindi, risulta più vantaggioso, poiché la tutela è accordata per il semplice fatto della registrazione.

Tuttavia, su questo punto la dottrina e la giurisprudenza non sono pienamente concordi.
I sostenitori del “sì”, cioè della registrabilità del titolo come marchio distinguono il titolo della singola opera “romanzo, brano musicale, ecc.” da quello delle pubblicazioni periodiche.
Essi sostengono che solo in quest’ultimo caso si possa procedere alla registrazione, perché il titolo svolge la stessa funzione del marchio, cioè indica la provenienza, la comune origine imprenditoriale dei diversi numeri della rivista. Il titolo non individua l’opera e il suo contenuto, ma la provenienza, così come il marchio dei prodotti imprenditoriali.
Basti pensare che per identificare un fascicolo particolare di una rivista il solo titolo non è assolutamente sufficiente: occorre sapere il numero e la data di pubblicazione.

Al contrario, i fautori del “no” portano avanti diversi argomenti: che il fondamento della tutela del titolo deve essere ricercato nella legge sul diritto d’autore, che affronta in modo specifico il tema; che il titolo del periodico identifica una sola opera composta di tanti fascicoli di diverso contenuto.
In conclusione, per quanto la questione sia controversa su un piano teorico, nella prassi si continua a registrare titoli di periodici e di opere come fossero dei marchi, in attesa che l’opinione maggioritaria degli operatori del diritto si consolidi su una delle due posizioni.

Rubriche

L’art. 100 della legge sul diritto d’autore disciplina, insieme al titolo dell’opera, la rubrica giornalistica.

Questa, nel linguaggio corrente, ha un duplice significato: indica l’intitolazione di una sezione del giornale dedicata a una particolare materia, trattata periodicamente (a seconda del tipo di pubblicazione) nelle sue numerose sfaccettature; nonché il contenuto stesso della rubrica, cioè la trattazione del tema prescelto a opera di uno o più giornalisti – scrittori.

Un esempio può essere la rubrica che parla di cucina tipica locale o di musica e intitolata, rispettivamente, ‘A tavola’ e ‘Buon ascolto’. Questi nomi costituiscono il titolo di quella particolare sezione del giornale e ne definiscono, contemporaneamente, il contenuto.

Nel primo caso lo stesso autore o autori diversi parlano della cucina tradizionale regionale e mondiale (quella emiliana, pugliese, cinese, indiana), dedicando all’argomento diversi approfondimenti.

Nel secondo, invece, l’autore parla della musica classica, jazz, del compositore Tizio, ecc., sviscerando la materia nei suoi molteplici aspetti.
Il comma 3 dell’art. 100 tutela le rubriche qualora siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l’abituale e caratteristico contenuto della stessa. La norma, quindi, usa il vocabolo nel senso di intitolazione, quando vieta la riproduzione della rubrica idonea a individuare l’abituale argomento. Successivamente, invece, dà al termine il secondo significato, quando parla di contenuto della stessa.

Il fatto che la parola rubrica sia utilizzata – all’interno dell’articolo – nel senso di intitolazione e di contenuto della sezione, non toglie che il legislatore tuteli ex art. 100 comma 3 soltanto il titolo della rubrica.

Questa interpretazione è convalidata da due circostanze: la collocazione della rubrica nell’articolo dedicato al titolo dell’opera, delle riviste, dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche; la contrapposizione, presente nel testo della legge, tra rubrica – titolo (oggetto del divieto di riproduzione) e rubrica-contenuto (individuata dall’intitolazione).

In conclusione, è vietata la riproduzione del titolo della rubrica “alle condizioni stabilite dalla legge“, salvo il caso in cui l’autore o l’avente diritto dia il proprio consenso.

La riproduzione del contenuto della rubrica è invece tutelabile in quanto opera letteraria di carattere creativo – se dotata di tale requisito – e ai sensi dell’art. 101 – che protegge le informazioni giornalistiche dal cosiddetto parassitismo giornalistico – e dell’art. 102 – riguardante l’aspetto esterno dell’opera.