I progetti di lavori di ingegneria (art. 99)

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014

I diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria sono disciplinati dall’art. 2578 del codice civile e dall’art. 99 della legge sul diritto d’autore, e sono il diritto al compenso e quello esclusivo di riproduzione dei disegni.

Condizione necessaria, affinché il progettista diventi titolare di tali diritti, è che il progetto costituisca soluzione originale di problemi tecnici, ovvero siano presenti elementi di novità da un punto di vista tecnico-formale.

In questo caso l’autore ha il diritto esclusivo di riproduzione dei disegni e dei piani da lui realizzati e può impedire a terzi di moltiplicare in copie gli stessi. Egli non può, invece, vietare la realizzazione del progetto: in tale circostanza all’autore è riconosciuto un diritto al compenso, qualora esso venga attuato ed eseguito, senza il suo consenso e a fini di lucro.

Va precisato che, una volta realizzata l’opera e corrisposto il compenso dovuto, l’autore del progetto non vanta più alcun diritto sull’opera così realizzata.

Tuttavia, la legge specifica che il diritto al compenso si acquista soltanto a seguito del deposito del piano o del disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, accompagnato da una dichiarazione di riserva di tale diritto.
La durata è di venti anni dal giorno del deposito della domanda.

I diritti connessi sopra esaminati sono riconosciuti all’autore di un progetto che costituisca soluzione originale di problemi tecnici; se, invece, il progetto o altro lavoro analogo, oltre che nuovo rispetto ad alcuni problemi tecnici, sia anche creativo, il suo autore sarà tutelato dalla legge 633/41 come ideatore di un’opera dell’ingegno, avente il carattere della creatività.

Egli, pertanto, sarà titolare di tutte le facoltà morali e patrimoniali che la legge riconosce all’autore di tutte le opere frutto del lavoro intellettuale e creativo dell’uomo.

In pratica, ci si troverebbe di fronte a un’opera appartenente al campo delle scienze, tutelata ai sensi dell’art. 2 n. 1 della legge sul diritto d’autore.