A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
L’art. 85-ter l.d.a. disciplina i diritti relativi alle opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore, ossia scaduti i settanta anni dalla morte dell’autore.
Questo articolo è stato introdotto dal D. Lgs 154/1997, di diretta attuazione della Direttiva Comunitaria 93/98/CE sull’armonizzazione della durata di protezione dei diritti d’autore e connessi; prima che la legge sul diritto d’autore fosse così innovata, la materia era regolata dall’art. 31 l.d.a., che stabiliva che “nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purché la pubblicazione avvenga entro vent’anni dalla morte dell’autore“.
Nelle intenzioni del legislatore dell’epoca, subordinare il riconoscimento dei diritti patrimoniali alla condizione di pubblicare l’inedito entro venti anni dalla morte dell’autore significava incentivare l’impresa culturale a divulgare l’opera entro un periodo relativamente breve: l’interesse pubblico alla conoscenza delle opere e alla diffusione del patrimonio artistico era così indirettamente tutelato.
Nella Direttiva 93/98/CE, il legislatore comunitario ritiene che sottoporre a limitazione temporale la nascita dei diritti di sfruttamento economico (il diritto morale è per sua natura inalienabile e imprescrittibile) contrasti con la realizzazione dello stesso interesse pubblico, proprio perché significava sottrarre al patrimonio culturale non solo le opere appartenenti al passato ma anche quelle più recenti, che per i più svariati motivi erano rimaste sconosciute; nessun soggetto, infatti, avrebbe investito per far rinvenire, studiare e promuovere opere senza che fosse stato loro garantito il corrispettivo dell’esclusiva che li avrebbe posti al riparo da utilizzazioni concorrenziali.
L’inserimento dell’art. 85-ter nel Titolo II, Capo III-bis della legge sul diritto di autore, e quindi tra i diritti connessi (categoria che protegge le prestazioni secondarie di carattere non creativo), è esplicativo della volontà di tutelare direttamente gli investimenti compiuti dall’impresa culturale per la salvaguardia, la conservazione e la divulgazione dell’opera inedita tra il pubblico.
Ulteriori interessi che la norma si prefigge di proteggere anche gli interessi di altri soggetti: il proprietario dell’opera che approfitta dello sfruttamento economico dell’opera, l’interesse pubblico della collettività alla diffusione della cultura, gli eredi che proteggono la personalità artistica dell’autore.
L’art. 85-ter dispone che “senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione“.
La norma si apre con il riconoscimento della salvezza dei diritti morali dell’autore, tutelati in via derivativa dal coniuge e dai discendenti ai sensi dell’art. 23 l.d.a.
Proseguendo nell’analisi della disposizione si evince che l’attività rilevante è costituita dalla pubblicazione o alternativamente dalla comunicazione dell’opera dell’ingegno al pubblico: la norma non ne precisa il significato anche se è opinione comune che si voglia riferire a modalità divulgative sì di natura differente ma con identico scopo, ossia rendere l’opera conoscibile al pubblico.
Quindi, per pubblicazione si deve intendere la messa in circolazione di esemplari dell’opera a soggetti non determinabili per numero ed identità; a titolo esemplificativo possono essere citati sia il noleggio o la vendita di supporti contenenti l’opera, sia le ipotesi di trasmissione da punto a punto di esemplari in formato digitale. L’attività di comunicazione è invece tipicamente residuale, includendo le modalità non comprese nella pubblicazione, ossia quelle che prescindono dalla distribuzione degli esemplari dell’opera come la recitazione o la rappresentazione di opere drammatiche, la proiezione delle opere cinematografiche o l’esposizione di opere delle arti figurative.
La fattispecie costitutiva del diritto connesso si perfeziona solo a seguito della “prima” pubblicazione o comunicazione di un’opera non pubblicata anteriormente: la decisione di circoscrivere la protezione alla mancanza di una precedente pubblicazione corrisponde alla volontà di escludere che il diritto esclusivo possa essere ostacolato da forme divulgative precarie (come è in effetti la comunicazione, dopo che si è esaurita) destinate a non far perdurare la conoscenza nel tempo dell’opera.
Un’ulteriore condizione affinché il diritto connesso venga ad esistenza è la liceità della divulgazione dell’inedito: colui che procede alla divulgazione deve rispettare regole sia privatistiche sia pubblicistiche.
Sul primo versante deve essere rispettata la volontà dei proprietari dell’opera circa la divulgazione e le relative modalità; nel caso in cui l’inedito sia conservato in archivi di Stato, colui che pubblica è tenuto ad osservare la relativa disciplina pubblicistica: in base al Codice dei Beni Culturali recentemente emanato, (agli artt. 107 e 108) l’eventuale riproduzione per fini commerciali deve essere espressamente consentita dall’Ente depositario ed è inoltre sottoposta al pagamento di un canone di concessione, determinato sulla base di vari elementi (il carattere dell’attività cui si riferisce la concessione, i mezzi e le modalità di riproduzione, il tipo e il tempo di utilizzazione del bene, l’uso e la destinazione delle riproduzioni nonché i benefici economici che derivano al richiedente).
In caso di mancato rispetto di tali regole colui che divulga, oltre a non beneficiare del diritto ex art. 85-ter, si espone ad obblighi risarcitori.
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti in capo a chi divulga sono quelli attribuiti in via esclusiva all’autore e abbracciano quindi tutte le forme di sfruttamento economico dell’inedito: questo parallelismo non deve trarre in inganno, non è infatti intenzione del legislatore attribuire a chi divulga un vero e proprio diritto d’autore; la norma determina il contenuto del diritto connesso limitandosi a richiamare il contenuto del diritto patrimoniale d’autore.
La protezione è fornita a chi coordina tutti i contributi destinati alla divulgazione dell’opera e che ha sopportato i relativi investimenti, dopo che siano scaduti i termini di protezione del diritto d’autore: il diritto connesso nasce se l’opera già tutelata sia caduta in pubblico dominio mentre non nasce se l’opera è ancora soggetta alla tutela d’autore. Il secondo comma dell’art. 85-ter sottopone il contenuto del diritto connesso a una limitazione temporale di venti anni dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione.
Il proprietario dell’opera, o più facilmente l’impresa culturale che decide di rendere l’opera conoscibile al pubblico, deve preventivamente ottenere l’autorizzazione alla divulgazione dell’inedito da parte degli eredi o dei legatari, i quali, pur non potendo far valere i diritti di utilizzazione economica in quanto scaduti, mantengono la facoltà di opporsi a tutela del diritto morale dell’autore deceduto (art. 24 l.d.a.).
Riferimenti bibliografici:
Giovanni d’Ammassa, Simonetta Vezzoso, Il caso “Motezuma” tra editio princeps e pubblico dominio, DANTe, 2005, 237
Flavia Ascani, La pubblicazione dell’opera postuma inedita e i diritti degli eredi, nota a Trib. Ferrara 5 giugno 2000, in Il Diritto di Autore, 2001, 489
Michele Bertani, La prima pubblicazione delle opere di ‘dominio pubblico’, in AIDA, 1999, 148
Vincenzo Zeno-Zencovich, La protezione dell’editio princeps, AIDA, 1998, 5
Eduardo Piola Caselli, Codice del diritto d’autore, 1943