A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino
Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014
Le informazioni e le notizie giornalistiche, costituenti il contenuto degli articoli di giornale, sono tutelate dalla legge sul diritto d’autore all’art. 101.
Questo, insieme al successivo articolo 102 (riproduzione dell’aspetto grafico dell’opera), rappresenta un’ipotesi tipizzata di concorrenza sleale nel campo del diritto d’autore.
Il legislatore ha stabilito che le informazioni e le notizie pubblicate in un giornale sono liberamente riproducibili altrove, purché ciò sia fatto senza ricorrere ad ‘atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e (…) se ne citi la fonte’. Si fa appello alle regole di correttezza professionale e all’osservanza del codice deontologico dell’attività giornalistica. Nei singoli casi concreti, quindi, sarà il giudice, chiamato dalle parti, a decidere se quel comportamento è scorretto e, in quanto tale, censurabile.
Nel comma 2 dell’art. 101 sono specificati alcuni comportamenti che, senza alcun dubbio, costituiscono atti di concorrenza sleale tra imprenditori del giornalismo. Il primo caso è quello della riproduzione o radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie prima che siano trascorse 16 ore dalla diramazione del bollettino stesso a coloro che ne hanno diritto, oppure prima che l’editore autorizzato abbia pubblicato la notizia.
La seconda ipotesi di atto di concorrenza sleale è quella del cosiddetto “parassitismo giornalistico”. In questo caso il giornalista scorretto effettua la riproduzione o radiodiffusione sistematica di informazioni e notizie, attingendo da altri giornali o fonti che svolgono un’attività giornalistica a fine di lucro.
La sanzione prevista per l’imprenditore sleale è la condanna al risarcimento dei danni, oltre alla pubblicazione della sentenza, all’inibizione dell’attività di concorrenza e alla rimozione, a sue spese, degli effetti dell’illecito.