A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino
Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014
La tutela internazionale del produttore di fonogrammi è sancita nella Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli Artisti Interpreti, Produttori di Fonogrammi ed Emittenti Radiofoniche e nel più recente trattato emesso in seno all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
Prima del 1961 mancava un riconoscimento internazionale dei diritti del produttore fonografico: egli era tutelato soltanto all’interno di alcuni ordinamenti nazionali, tra i quali, per esempio, quello italiano (nella legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633), quello inglese (nel Copyright Act 5 november 1956), quello austriaco, ungherese, ecc.
Diversamente egli era privo di tutela in Francia, ove la legge sul diritto d’autore dell’11 marzo 1957 non disciplinava in modo specifico i “droits voisins”.
L’esigenza di una tutela internazionale dei diritti del produttore di fonogrammi si è resa ancor più necessaria con lo sviluppo delle tecnologie, con l’incremento degli scambi culturali per la rapidità dei mezzi di comunicazione che hanno aumentato i modi di fruizione delle opere dell’ingegno e quindi le possibilità di utilizzazione abusiva delle opere.
I produttori di fonogrammi sono ostacolati, nello svolgimento della propria attività commerciale, dai cosiddetti ‘pirati’ che agiscono nel campo del diritto d’autore.
Nell’accezione corrente per pirateria si intende l’utilizzazione abusiva in qualsiasi forma dell’opera dell’ingegno e dei relativi supporti, cioè l’utilizzazione operata senza il consenso degli autori o degli altri aventi diritto, e per essi della S.I.A.E., e senza il consenso dei titolari dei diritti connessi (gli artisti interpreti ed esecutori, i produttori di fonogrammi, ecc.).
La pirateria nel settore dei supporti fonografici (dischi, musicassette, compact disc, mini disc, ecc.) assume forme diverse, si va dalla riproduzione del supporto fatta dal privato per il proprio uso e consumo, registrazione fatta con mezzi poco sofisticati (consumer); a quella fatta dal grosso riproduttore con l’ausilio di sofisticati impianti di duplicazione in grado di confezionare migliaia di supporti al giorno.
Altra forma di pirateria è quella del noleggio abusivo di compact disc che precede, quasi sempre, la riproduzione domestica dell’opera.
Parallelamente a queste tipologie di pirateria fonografica vi è quella dei cosiddetti bootleg, ovvero dischi prodotti senza il consenso dell’autore, dell’artista interprete ed esecutore e dei discografici. Tali dischi ‘non ufficiali’ possono contenere registrazioni non autorizzate di concerti dal vivo, di prove fatte in sala di incisione, ma possono anche essere delle vere e proprie ristampe di dischi usciti fuori catalogo.
Ultimo attacco, in ordine di tempo, agli interessi commerciali dei produttori di fonogrammi, deriva dall’enorme sviluppo dei sistemi di comunicazione e diffusione multimediale e dall’uso che di essi viene fatto.
Si pensi ai problemi che crea lo sviluppo e l’utilizzazione di Internet, sistema che consente un’immediata e automatica circolazione internazionale delle informazioni introdotte in rete. Tale mezzo di comunicazione può risultare lesivo non solo dei diritti dei produttori fonografici, ma anche dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e degli autori delle opere.
Un esempio di uso illecito del sistema Internet, a danno dei diritti degli autori delle opere, degli interpreti ed esecutori delle stesse e dei produttori di fonogrammi, è l’immissione abusiva (senza il consenso degli aventi diritto) di brani editi o inediti che possono essere successivamente registrati dal privato che si connette alla rete, con l’ausilio della tecnologia di compressione di dati Mp3 (Mpeg Layer 3) o simili.
Si tratta, quindi, di una forma di pirateria musicale emersa di recente, di fronte alla quale cominciano a sollevarsi le proteste degli interessati (case discografiche, autori di opere protette, artisti esecutori di opere altrui).
Sul punto è molto vivo il dibattito, portato avanti in tutti i Paesi e, spesso con l’intervento di organizzazioni internazionali, trattandosi di un problema che va affrontato e risolto in termini necessariamente internazionalistici.
Di fronte queste nuove forme di pirateria musicale e di attacco ai diritti degli autori di opere dell’ingegno è emersa l’esigenza di una tutela dei diritti in questione più consona al tipo di atto lesivo ed agli strumenti utilizzati per la violazione, risultando insufficienti le statuizioni di tutela internazionale già esistenti. A tal fine dal 2 al 20 dicembre 1996 si è svolta a Ginevra la Conferenza Diplomatica su alcune questioni di diritto d’autore e diritti connessi, organizzata e patrocinata dal WIPO.
Alle proposte fatte in questa sede ha fatto seguito l’adozione di due trattati: il WIPO Copyright Treaty (WCT) ed il WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
Il WCT ha ad oggetto la tutela del diritto d’autore e, in particolare, introduce a livello internazionale la tutela della proprietà intellettuale sui programmi per computer (article 4: Computer Programs) e sulle banche di dati (article 5: Compilations of Data (Databases)) . Il WPPT, invece, tutela i diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori.
Ciò che in questa sede interessa maggiormente è la tutela accordata ai produttori di fonogrammi che l’art. 2 (Definitions) lett a) del WPPT definisce come coloro che procedono (prendendone l’iniziativa ed assumendosene la responsabilità) alla prima fissazione del suono. In particolare, sono tutelati dalle norme pattizie i produttori di fonogrammi (e gli artisti esecutori) cittadini degli Stati contraenti, parti del Trattato. Sono considerati cittadini degli altri Stati contraenti quei produttori (e artisti esecutori) rispetto ai quali ricorrono i criteri di collegamento fissati nella Convenzione di Roma del 1961, di cui tutti gli Stati contraenti del Trattato in questione sono firmatari.
I punti di collegamento, presenti in una Convenzione internazionale, sono quei criteri che indicano i soggetti rispetto ai quali gli Stati assumono l’obbligo convenzionale. I suddetti criteri limitano, in sostanza, l’ambito di applicazione del testo pattizio alla presenza di particolari condizioni, variamente individuate con gli Stati parti, in modo da escludere detti testi dal novero delle convenzioni erga omnes.
I criteri di collegamento stabiliti nella Convenzione di Roma per i produttori di fonogrammi sono elencati nell’art. 5 e sono il criterio della nazionalità, della fissazione del fonogramma, della (prima) pubblicazione del fonogramma. Il par. 2 dall’art. 5 detta un criterio ulteriore per i casi in cui non ricorrano le condizioni indicate nel par. 1 lett. c), il criterio della pubblicazione simultanea: qualora la prima pubblicazione del fonogramma è avvenuta in uno Stato non contraente, il trattamento nazionale sarà ugualmente applicato se la pubblicazione è avvenuta, entro trenta giorni, anche in uno Stato contraente.
Gli Stati contraenti, inoltre, hanno la possibilità di escludere l’applicazione di taluno dei punti di collegamento elencati nel Trattato; in particolare si tratta del criterio della pubblicazione e della fissazione.
Questa esclusione può essere fatta al momento della ratifica o accettazione del Trattato oppure in un momento successivo mediante particolari dichiarazioni. Il WPPT disciplina queste esclusioni attuando un rinvio a quanto stabilito dalla Convenzione di Roma all’art. 5 par. 3 e 17.
Quindi, ogni Stato contraente del WPPT deve accordare ai cittadini degli altri Stati contraenti, individuati ex art. 3 par. 2, nonché ex art. 5 della Convenzione di Roma (in ragione del rinvio fatto dal primo al secondo testo convenzionale), il trattamento accordato ai propri cittadini, produttori di fonogrammi, avuto riguardo ai diritti specificamente indicati nel Trattato in questione (art. 4).
Nell’art. 4 è affermato il principio del trattamento nazionale (già presente in diverse convenzioni ), in base la quale i vari Paesi si impegnano a concedere ai cittadini degli altri Paesi aderenti una protezione giuridica identica a quella accordata ai propri cittadini, se ricorrono le condizioni richieste. Invece, la seconda parte del par. 1 statuisce il principio della protezione minimale, ovvero quel minimo di tutela accordata ai produttori stranieri (e agli artisti esecutori) in virtù di quanto stabilito nella convenzione.
La protezione minimale accordata ai produttori di fonogrammi consiste nel riconoscimento del diritto di riproduzione (art. 11: Right of reproduction); di distribuzione, lasciando alle legislazioni nazionali il compito di stabilire gli effetti a livello territoriale dell’esaurimento dei diritti con la prima vendita della copia (art. 12: Right of distribution); di noleggio (art. 13: Right of rental); il nuovo diritto di mettere a disposizione del pubblico il fonogramma (o l’interpretazione) via cavo o con diverso mezzo di diffusione, in modo tale che i singoli membri del pubblico possano accedervi da un luogo e ad un orario scelto individualmente (art. 14: Right of making available); il diritto ad un’equa remunerazione per l’uso dei fonogrammi pubblicati, a mezzo della radiodiffusione e di qualunque altro mezzo di comunicazione al pubblico (art. 15 n. 1: Right to remuneration for broadcasting and communication to the public).
La durata minima della protezione dei diritti è di cinquanta anni (art. 17 n. 2: Term of protection).
Infine, per quanto riguarda i rapporti tra i diritti degli autori sulle opere ed i diritti dei produttori sui fonogrammi, cioè sulle opere in quanto oggetto di fissazione su supporto, l’art. 1 fa salva la tutela dei diritti degli autori secondo le norme esistenti in materia.
Dopo la conclusione del WIPO Copyright Treaty e del WIPO Performances and Phonograms Treaty in seno all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, in ambito comunitario è stata adottata la Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi.
L’obiettivo che si è perseguito con l’adozione di tale direttiva è quello di aemonizzare la legislazione relativa al diritto d’autore ed ai diritti connessi alle evoluzioni tecnologiche e in particolare alla società dell’informazione; di recepire a livello comunitario le principali obbligazioni internazionali derivanti dai due Trattati sul diritto d’autore e sui diritti connessi conclusi nel dicembre del 1996 in seno all’OMPI.