Il produttore di fonogrammi (art. da 72 a 78-bis)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022

Il produttore di fonogrammi è un soggetto a cui la legge sul diritto d’autore riconosce un diritto “vicino” a quello dell’autore. Il soggetto indicato dalla legge è diverso da quello che, nel linguaggio del mondo musicale, viene inteso quale produttore. Infatti con quest’ultima accezione si indica solitamente l’individuo che porta l’artista in studio di registrazione, si accerta che siano presenti i musicisti di studio e i tecnici necessari, che decide come arrangiare o come rendere più piacevole il materiale disponibile, che è il responsabile del sound di un disco.

La legge invece indica all’art. 78 col termine produttore “la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni“, considerando, quale luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Oggetto della tutela è il fonogramma, che però non è specificamente definito dalla legge: esso è la registrazione, o meglio la prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni, intesa quale bene immateriale incorporata in un supporto. Nel gergo tecnico il fonogramma viene anche indicato con il termine “master“.

Al contrario degli artisti interpreti ed esecutori, la legge sul diritto d’autore sin dalla sua emanazione dispose in favore del produttore un diritto esclusivo, fatti salvi ovviamente i diritti spettanti all’autore dell’opera, di riprodurre e di porre in commercio il disco fonografico, e un diritto di esigere un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro a mezzo della radiodiffusione, la cinematografia, della televisione o in pubbliche feste danzanti o nei pubblici esercizi.

Queste disposizioni sono state novellate dal D. Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

L’art. 72 l.d.a. così novellato riconosce al produttore di fonogrammi i seguenti diritti esclusivi di utilizzazione economica, salvi i diritti spettanti all’autore dell’opera musicale:

  1. di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
  2. di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
  3. di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
  4. di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

Al produttore, come all’artista interprete ed esecutore, non è riconosciuto un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, ma un diritto a compenso per le utilizzazioni proprie di tale diritto.

L’art. 73 l.d.a., nel testo oggi vigente, prevede infatti che “il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi“. Tali utilizzazioni sono chiamate, nel gergo tecnico, “utilizzazioni secondarie del fonogramma“.

Tale diritto a compenso spetta anche quando l’utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro (art. 73-bis l.d.a.).

L’art. 73, nel testo integrato dall’art. 1, comma 56, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, stabilisce le modalità di raccolta del compenso:

Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione.
3. Nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

L’elenco delle imprese di intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi è pubblicato nel sito di AgCom a questo link.

La durata dei diritti del produttore fonografico è stabilita dall’art. 75 della legge, riscritto dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 154, e successivamente modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 22, in vigore dal 26 marzo 2014, che ha recepito la Direttiva 2011/77/UE . La durata oggi è pari a “cinquanta anni dalla fissazione“.  Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato non sono effettuate pubblicazioni lecite, e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Tutte le fissazioni di pubblico dominio alla data del 1 novembre 2013 non godono dell’aumento della durata di tutela di cui al D.Lgs. 22/2014.

Infine, l’art. 76 l.d.a. stabilisce un onere a carico del produttore: gli esemplari del disco non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte le indicazioni di cui all’art 62 della legge sul diritto d’autore, ovvero il titolo dell’opera riprodotta, il nome dell’autore, il nome dell’artista interprete od esecutore e la data di fabbricazione.

Il deposito del disco fonografico

La legge sul diritto d’autore prevedeva, per l’esercizio dei diritti del produttore, il deposito di un esemplare del disco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di messa in commercio (art. 77 1 comma l.d.a. e art. 35 del regolamento di esecuzione). Tale deposito aveva effetto costitutivo, ovvero faceva sorgere in capo al produttore quei diritti di cui abbiamo scritto nel paragrafo precedente. Lo scopo è essenzialmente quello di rendere avvertiti i terzi del fatto che riguardo un certo disco vi è un produttore titolare del diritto esclusivo di sfruttamento. Era ammesso il deposito tardivo (cioè oltre i novanta giorni prescritti dalla legge): ovviamente per il periodo trascorso tra la messa in commercio e il deposito, il produttore non poteva avvalersi della tutela apprestata dalla legge.

L’art. 8 del regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore disponeva in merito alle formalità del deposito: il produttore doveva presentare all’Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica del Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione in doppio originale per i dischi o apparecchi per i quali intenda riservarsi l’esercizio dei diritti che abbiamo sopra descritto, depositando contestualmente un esemplare del disco (o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni).

Il deposito del disco secondo queste modalità non è stato più eseguito dal 1975, da quando è stata ratificata dall’Italia la Convenzione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Infatti la formalità del deposito si riteneva soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risultasse apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione (art. 71 comma 2 l.d.a.).

L’art. 77 l.d.a. è stato abrogato dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

Riferimenti bibliografici:

Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica – Diritto d’autore – Diritti connessi e tutela della proprietà intellettuale, 2009

Sena, Frassi, d’Ammassa, Giudici, Minotti, Morri, Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE, 2003

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943