A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022
Lo sviluppo delle moderne tecnologie digitali, la diffusione transfrontaliera via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi radiofonici e televisivi provenienti da altri Stati europei, hanno comportato una serie di problemi sia di armonizzazione di natura legislativa sia di negoziazione dei diritti di utilizzazione economica che sono stati risolti con l’emanazione della Direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
La Direttiva 93/83/CEE ha fissato le regole per la diffusione di programmi effettuata oltre le frontiere dei singoli Stati membri all’interno però del territorio della Comunità europea. Essa fu emanata successivamente alla Direttiva 89/552/CEE intitolata “televisione senza frontiere“, che doveva disciplinare, inizialmente, anche le questioni del diritto d’autore e che prevedeva un capitolo per l’istituzione di sistemi di licenza legale o di arbitrato obbligatorio al fine di agevolare le emittenti nell’utilizzo delle opere protette dal diritto d’autore. La forte opposizione di alcuni Stati e degli aventi diritto, in particolare degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori, determinò l’abbandono di tali questioni e portò a stralciare dalla Direttiva 89/552/CEE le norme sul diritto d’autore e diritti connessi, decidendo di riservare alla materia una specifica direttiva.
Nel 1993 la Comunità Europea ha ripreso la questione lasciata in sospeso facendo dei diritti esclusivi il suo punto di forza allo scopo di ricercare un giusto equilibrio tra gli interessi degli organismi di radiodiffusione che effettuano trasmissioni via satellite o ritrasmettono programmi via cavo e i diritti degli autori delle opere inserite nei programmi, i diritti degli artisti interpreti ed esecutori e quelli deoi produttori di fonogrammi e degli organismi di emissione.
La Direttiva 93/83/CEE è preceduta da 36 considerando ed è composta di 4 Capi di cui il I intitolato “Definizioni” definisce il concetto di “satellite”, di “comunicazione al pubblico via satellite” con i vari aspetti che la comunicazione può assumere, di “ritrasmissione via cavo” e stabilisce quali società possono considerarsi “società di gestione collettiva” di diritti d’autore.
La normativa comunitaria ha inoltre specificato il concetto di “comunicazione al pubblico via satellite” che è l’atto di inserire, sotto il controllo dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. A questo proposito si applica la legislazione dello Stato nel quale ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite.
Un’altra definizione importante data dalla direttiva in questione è quella di “ritrasmissione via cavo” che è la ritrasmissione simultanea, invariate ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, di un’emissione primaria proveniente da un altro Stato membro e riguardante programmi radiofonici e televisivi destinati ad essere captati dal pubblico.
In pratica un organismo di distribuzione capta i segnali emessi da un organismo originario e li ritrasmette via cavo agli utenti, i quali possono usufruire di questi segnali solo mediante appositi apparecchi e dietro pagamento di un abbonamento periodico. La ritrasmissione via cavo, come quella via satellite, è da considerarsi un’emissione secondaria, la quale si distingue da quella primaria in quanto quest’ultima prevede solo la possibilità di trasmettere programmi originari destinati appunto ad una primaria utilizzazione attraverso forme di distribuzione diretta (es. la televisione via cavo interattiva cioè il video-on demand).
Con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di recepimento della Direttiva 2001/29/CE, il legislatore ha coordinato la normativa comunitaria.
I diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva sono disciplinati dall’articolo 79 l.d.a., nel testo novellato dal citato D.Lgs. 68/2003.
Quest’ultimo attribuisce ai soggetti che esercitano un’attività di emissione radiofonica e televisiva i seguenti diritti esclusivi:
- di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
- di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
- di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
- di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
- di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
- i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
Gli esercenti l’attività di radiodiffusione hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
L’espressione radiodiffusione ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva. L’espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
Questi diritti esclusivi possono essere esercitati senza pregiudicare quelli previsti dalla stessa legge a favore di altri soggetti, quali l’autore, il produttore fonografico, il produttore cinematografico e gli artisti interpreti ed esecutori.
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 26 Maggio 1997 n. 154, la durata di questi diritti è stata estesa a 50 anni dalla prima diffusione di una emissione.
Gli articoli della l.d.a. nel testo vigente alla data indicata in calce al presente articolo:
Articolo 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore qualora ritrasmetta semplicemente le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L’espressione radio-diffusione ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.
4. L’espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
L’art. 79-bis è stato introdotto dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 181, di attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. Di seguito il testo:
Articolo 79-bis
1. L’articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei diritti.
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l’autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi dell’articolo 1337 del codice civile.
Riferimenti bibliografici:
Sena, Frassi, d’Ammassa, Giudici, Minotti, Morri, Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE, 2003