Gli artisti interpreti ed esecutori (artt. da 80 a 85-bis)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2014

L’attività dell’artista interprete o esecutore consiste in una prestazione di carattere tecnico artistico avente per oggetto la recitazione o la rappresentazione di opere letterarie, drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche, cinematografiche, ecc., ovvero l’esecuzione di opere musicali.
Questa attività è di regola prestata sulla base di un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato). In alcuni casi il rapporto contrattuale prevede una esclusività delle prestazioni in favore del datore di lavoro per la durata del rapporto.
L’attività dell’artista non può dirsi creativa allo stesso titolo di quella dell’autore. Esso interviene infatti su di un’opera già compiuta nei suoi elementi creativi e perciò, capace di vita autonoma. L’interprete svolge un’attività di mediazione tra l’autore e il pubblico, al quale recano il messaggio dell’autore filtrato attraverso la loro personale sensibilità di interpretazione dell’opera.

La legge sul diritto d’autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori gli articoli da 80 a 85, e li identifica come “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico” (art. 80 l.d.a.).
L’art. 82 completa questa definizione, specificando che sono compresi nella denominazione di artisti interpreti anche coloro che sostengono nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario, i direttori d’orchestra e del coro, e i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

Interprete è colui che non si limita a eseguire l’opera così come è stata scritta, ma, attraverso lo studio e un lavoro di ricostruzione, ne comprende il significato, appropriandosene, e sceglie i modi tecnici per la realizzazione della stessa; in questa maniera svolge una funzione di mediazione tra l’autore dell’opera e il pubblico che ne fruisce.
Per esempio i tenori Pavarotti e Domingo, oppure Mia Martini e Mina nella musica leggera italiana, sono artisti interpreti: infatti essi cantano composizioni scritte da altri, ma apportano in esse l’impronta della propria forte personalità, con il risultato che la loro interpretazione rimane unica e inimitabile. Tale attività, di chiaro contenuto intellettuale, non è certo paragonabile a quella creativa dell’autore, ma è tuttavia meritevole di tutela.

La legge sul diritto d’autore prevede una tutela sia dal punto di vista patrimoniale che morale.

Nel primo caso inizialmente fu riconosciuto solo un diritto a un (mero) compenso, svincolato da quello dovuto contrattualmente per la prestazione artistica, ma derivato dal profitto ricavato dalla fissazione su supporto materiale e dalla diffusione della prestazione artistica (registrazione e/o radiodiffusione) e per le successive utilizzazioni. La durata fu determinata in 20 anni.
Il diritto dell’interprete trovò infatti protezione nella Convenzione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, stipulata in Roma nel 1961. In essa si afferma che l’artista potrà porre ostacolo alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico della sua esecuzione senza il suo consenso, alla fissazione senza consenso della esecuzione su supporto materiale (cioè la registrazione su disco), e alla riproduzione senza consenso di una fissazione della sua esecuzione.

L’attribuzione di un diritto a compenso invece che di un diritto esclusivo in favore dell’artista interprete era giustificata dal nostro legislatore poiché si voleva evitare che l’esercizio di tale diritto venisse a intralciare la circolazione dell’opera in quella interpretazione o esecuzione.
Le vecchie disposizioni dell’art. 80 l.d.a. sono rimaste lettera morta. Infatti i decreti del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 25 del regolamento di esecuzione della l.d.a., riguardo la misura e i criteri di determinazione e di ripartizione dei proventi dovuti, che avrebbero dovuto consentirne l’attuazione, non sono mai stati emanati; esiste solo un precedente giudiziario noto in cui è stata richiesta e ottenuta l’applicazione dell’art. 80 vecchia formulazione.

Successivamente il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. n. 685, di attuazione della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, ha riformato la l.d.a. attribuendo finalmente anche agli artisti diritti esclusivi di utilizzazione economica relativi alla fissazione della propria interpretazione o esecuzione.

L’art. 80 comma 2 così novellato riconosce agli artisti, indipendentemente dalla eventuale retribuzione spettante per le loro prestazioni artistiche dal vivo, i diritti esclusivi di:

  1. autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  2. autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  3. autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;
  4. autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
  5. autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
  6. autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

La protezione riconosciuta è ampia e articolata. Si tratta di un potere esclusivo di autorizzare, e non un diritto di interdire. Essa ha riferimento non solo all’ipotesi di fissazione su supporto o di radiodiffusione via etere o di comunicazione al pubblico di una prestazione dal vivo, ma anche ad utilizzazioni di una fissazione (eventualmente autorizzata) della prestazione, quali la riproduzione diretta o indiretta, la distribuzione (con il limite dell’esaurimento del diritto nel territorio dell’Unione Europea in caso di prima vendita consentita in uno Stato membro), il noleggio o il prestito.

Per la radiodiffusione, il diritto non spetta se le prestazioni artistiche siano “rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione”; ciò vale sia nel caso di fissazione effettuata per una trasmissione in differita, e in ogni caso di fissazione per la diffusione; nell’ipotesi di prestazione dal vivo resa in funzione della radiodiffusione sembra ovvio che il diritto di autorizzare non possa venire in considerazione, rientrandosi nell’ambito del rapporto contrattuale di lavoro artistico;

Per quanto riguarda il diritto di noleggio, di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione, l’art. 84 l.d.a. mitiga la rigidità dell’art. 80 comma 2 l.d.a. specificando che, salva la diversa volontà delle parti, tali diritti si presumono ceduti contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

La durata dei diritti è stata innalzata, dal decreto legislativo n. 154 del 1997, a cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.

Tale durata è stata poi estesa a settanta anni dalla Direttiva 2011/77/UE (che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi), recepita in Italia tramite il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22. Tutte le fissazioni ancora sotto tutela alla data del 1 novembre 2013 (pertanto le fissazioni a partire dal 1 gennaio 1963)  godono dell’aumento di durata, mentre quelle di pubblico dominio a tale data (le fissazioni antecedenti al 1 gennaio 1963) rimarranno tali.

Riguardo la tutela dei diritti morali, l’artista può, a norma dell’art. 81 l.d.a., opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della sua recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al suo onore o reputazione. Tale norma è restrittiva, limitando la protezione solo per la lesione dell’onore o reputazione, e non anche, per esempio, del decoro o del rispetto della integrale stesura della prestazione artistica, in quanto non si volle attribuire all’artista un potere di veto tanto ampio da pregiudicare i diritti e gli interessi alla riproduzione e diffusione dell’opera dell’autore.
A completamento della tutela morale dell’artista interprete ed esecutore, si suole utilizzare, in sede di giudizio, anche l’art. 10 del Codice Civile, che garantisce il diritto all’immagine.

Infine, l’art. 83 l.d.a prevede, per gli artisti che sostengono le prime parti nell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, il diritto a che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione, o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

I diritti a compenso

Il sistema di tutela degli artisti interpreti ed esecutori prevede l’attribuzione sia di diritti esclusivi, di cui abbiano parlato sopra, e un sistema di diritti a compenso.

L’art. 80 comma 2 n. 3 l.d.a., richiama gli artt.73 e 73-bis l.d.a., che prevedono un compenso “per l’utilizzazione dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati“. Tali utilizzazioni sono chiamate, nel gergo tecnico, “utilizzazioni secondarie del fonogramma“.

Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto all’equo compenso quando l’utilizzazione è effettuata sia a scopo non di lucro che a scopo non di lucro, mentre nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote e le modalità sono determinate dal d.p.c.m. 1 settembre 1975 (2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco occupa nella sua pubblica esecuzione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al 1° comma art. 73), e, per quanto riguarda la radiodiffusone, dal d.p.c.m. 15 luglio 1976 (1,50% delle quote di incassi lordi – canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione – riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione).

L’obbligo di corrispondere il compenso sussiste unicamente nel caso di utilizzazione di dischi destinati al commercio o, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito.

Un altro diritto a compenso è stato attribuito agli artisti per le prestazioni rese per un’opera cinematografica o audiovisiva dall’art. 16 della L. 6 febbraio 1996 n. 52. Ai fini dell’attuazione della direttiva CEE 93/83 il governo è stato delegato a emanare, con decreto legislativo, disposizioni che “prevedono un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l’utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite”.

L’integrazione dell’art. 84 l.d.a. è avvenuta con il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 154: “agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissionePer ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell’articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l’istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440“.
L’equo compenso è riconosciuto a partire dal gennaio 1998.

La remunerazione supplementare

Ai sensi dell’art. 84-bis, introdotto dal citato D.Lgs. 22/2014, e in vigore dal 26 marzo 2014, qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all’artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l’artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.
L’importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.
I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

Il recesso dal contratto

Ai sensi dell’art. 84-ter, anch’esso introdotto D.Lgs. 22/2014, e in vigore dal 26 marzo 2014, se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.

Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell’artista, interprete o esecutore, dell’intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.

Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 l.d.a. (relativo alle opere in comunione). In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori, l’Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.

In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.

Riferimenti bibliografici:

Mario Fabiani, Diritto d’autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori, 2004