Edizioni critiche e scientifiche (art. 85-quater)

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Le edizioni critiche e scientifiche sono il risultato dell’attività di revisione critica e scientifica svolta da un soggetto, il curatore, che cerca di ricostruire nella sua integrità e forma originaria, il testo di opere antiche e moderne, per lo più appartenenti al campo della letteratura e della musica, liberandole da errori e arbitrarie deformazioni introdotte nel corso del tempo dai fruitori delle stesse.Al testo, così ricostruito, si accompagna una nota introduttiva e un commento critico, che spiega e motiva punto per punto, le scelte fatte (dal curatore) in modo da rendere più intelligibile il testo.

Un esempio in ambito musicale è l’edizione critica dell’opera “L’italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini, curata dal maestro Azio Corghi, che successivamente ha ceduto i diritti di utilizzazione economica alla Fondazione Rossini.
Il Maestro, nella sua opera di revisione scientifica volta a far riemergere l’autentica partitura, aggiunse un basso continuo ai recitativi secchi. Invece, in ambito letterario si possono portare come esempio le diverse edizioni di classici della letteratura italiana, come quelle della Divina Commedia o dei Promessi Sposi.

Questa particolare categoria di opere dell’ingegno è presa in considerazione dalla legge sul diritto d’autore al Capo III-ter, artt. 85-quater e 85-quinquies, che disciplina i diritti relativi a edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, introdotto con il dlgs. 154/97 attuativo della direttiva 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

Secondo il dettato della legge, i diritti esclusivi di utilizzazione economica di tali edizioni relative a opere cadute in pubblico dominio (ovvero quelle per le quali è scaduto il termine di protezione di settanta anni dalla morte dell’autore e quindi liberamente utilizzabili) spettano a chi le pubblica lecitamente in qualunque modo o con qualsiasi mezzo. Quindi il diritto vale solo per le opere cadute di pubblico dominio, e richiede da parte di chi vuole avvalersi della norma una attività di revisione critica e scientifica (art. 85-quater).

La tutela è accordata per una durata di venti anni, a partire dalla prima lecita pubblicazione, senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore dell’opera originaria (diritti inalienabili e imprescrittibili).
Inoltre, all’autore del testo critico è riconosciuto il diritto all’indicazione del nome sull’opera pubblicata, fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritto di utilizzazione economica, cioè con colui che provvede alla pubblicazione dell’opera.
Il secondo inciso va affiancato e armonizzato con i principi generali validi nella materia del diritto d’autore, in modo da tutelare in modo più efficace l’autore dell’edizione critica. A riguardo la legge sul diritto d’autore stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno è titolare del diritto esclusivo di pubblicare l’opera; con la pubblicazione l’autore comunica al pubblico la propria creazione.

I modi attraverso i quali si ha la divulgazione dell’opera coincidono con la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione che, secondo la legge, può avvenire mediante stampa cartacea dell’opera, registrazione fonografica, rappresentazione, diffusione a mezzo della televisione, e altri.Per esempio, l’edizione critica di un’opera musicale può essere pubblicata mediante radiodiffusione o incisione su un supporto atto a riprodurre suoni e voci (musicassette, compact disc).
Ora, in assenza di una espressa previsione in materia di edizioni critiche e scientifiche, il curatore-autore, secondo i principi generali, è titolare del diritto di pubblicare l’opera, diritto che può essere liberamente ceduto a terzi. Quindi, i rapporti contrattuali che la legge fa salvi sono quelli intercorrenti tra l’autore e l’editore che pubblica l’opera, nati a seguito della stipulazione di un contratto.La lecita pubblicazione che fa nascere il diritto di utilizzazione in capo all’editore è quella fondata sul consenso liberamente prestato dal curatore dell’opera.

L’art. 85-quinquies precisa i termini finali di durata del diritto, che sono da computarsi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma, ovvero la prima lecita pubblicazione dell’opera.
In conclusione, il curatore è titolare del diritto d’autore sull’edizione critica e scientifica. Opera, quest’ultima, tutelata in quanto frutto del lavoro intellettuale dell’uomo e di cui l’autore acquista la titolarità per il fatto della creazione. Il testo critico (come tutte le opere dell’ingegno oggetto del diritto d’autore) deve presentare il carattere della creatività e originalità, distinguendosi dalle altre edizioni critiche nonché dall’opera stessa (trattandosi, altrimenti, di plagio).
L’editore, colui che pubblica il testo critico, è il titolare di diritti connessi a quello del curatore. Egli è tutelato ex lege in ragione di un contratto concluso con il curatore, conforme ai principi speciali del diritto d’autore e generali di diritto civile.

I testi dei due articoli:

CAPO III-ter

DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO.

Articolo 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, quale risulta dall’attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata.

Articolo 85-quinquies
I termini finali di durata dei diritti previsti dai Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento considerato dalla norma.

Riferimenti bibliografici:

Massimo Basile, Le edizioni critiche e scientifiche, 1998

Pietro Rescigno, Edizioni critiche musicali e diritti di autore (Nota a Trib. Torino, 13 settembre 1995), Il Diritto di Autore, 1998, 86

Lorenzo De Sanctis, Brevi appunti in tema di tutelabilità delle edizioni critiche, Il Diritto di Autore, 1976, 437