A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino
Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014
L’art 93 della legge sul diritto d’autore disciplina i diritti relativi agli scritti che contengono informazioni di carattere confidenziale e personale, inerenti all’intimità della vita privata, che, per tal motivo, subiscono delle limitazioni in fase di pubblicazione e divulgazione.
Le opere in questione sono gli epistolari e le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura.
Gli epistolari, le singole lettere e le memorie sono opere dell’ingegno tutelabili dal diritto d’autore quando presentino il carattere della creatività, in assenza del quale sono liberamente riproducibili, salvo il limite della tutela del diritto al segreto e alla riservatezza di quanto in esse contenuto.
In tal caso, a prescindere dal carattere della creatività e dalla qualificazione degli scritti come opere dell’ingegno, è necessario il consenso della persona cui i fatti si riferiscono. Un esempio sono le lettere pubblicate su riviste periodiche, scritte da personaggi di rilievo sociale, e contenenti una mera esposizione di fatti e di notizie o commenti.
Se, invece, si tratta di scritti creativi ed originali, ovvero di opere d’arte appartenenti al campo della letteratura, l’autore sarà titolare dei diritti di natura morale ed economica che la legge riconosce a tutti gli “artisti” sulle proprie opere.
Pertanto, quando la corrispondenza abbia carattere confidenziale o sia relativa all’intimità della vita privata, i diritti dello scrittore-autore delle lettere, saranno vincolati dalla prestazione del consenso della persona cui tali fatti si riferiscono: in questi casi, per la lecita pubblicazione e divulgazione delle opere, occorre il consenso della persona interessata.
Il limite posto al libero esercizio del diritto d’autore è rappresentato dalla tutela del diritto (connesso) alla segretezza della corrispondenza epistolare e dei fatti personali in esso narrati, di cui sono titolari lo scrivente – nei confronti del contenuto delle lettere spedite – e il destinatario – rispetto al contenuto delle lettere ricevute.
Il diritto-limite al segreto epistolare è bilaterale, poiché devono prestare il proprio consenso alla pubblicazione sia lo scrivente che il destinatario delle lettere, pertanto il consenso di uno solo di essi non rende lecita la divulgazione, salvo il caso delle memorie familiari nelle quali manca l’interlocutore; è inoltre disponibile, difatti il titolare può liberamente rinunciare a tale diritto autorizzando la pubblicazione; è irrevocabile (secondo alcuni autori), poiché una volta reso noto il contenuto segreto delle missive viene meno ciò che la legge vuole tutelare, cioè il segreto su certi fatti privati, e con esso la possibilità di rendere nuovamente segreti, mediante la revoca, fatti ormai di pubblico dominio.
Tuttavia, bisogna dire che l’autore, pur non potendo revocare il consenso, può ritirare l’opera dal commercio, esercitando un diritto sancito nell’art. 142 l.d.a.
Il consenso che legittima la cessazione del segreto può essere dato, dopo la morte dell’autore o del destinatario, dal coniuge o dai figli e, in loro mancanza, dai genitori; dai fratelli e dalle sorelle, se mancano i primi; se mancano anche questi ultimi, dagli ascendenti e discendenti diretti fino al 4° grado. Nel caso di dissenso tra le persone sopra indicate, decide l’autorità giudiziaria (art 93 comma 2 e 3 l.d.a.).
Ovviamente, se l’epistolario e gli altri scritti non hanno carattere confidenziale e non contengono fatti relativi all’intimità della vita privata di alcuno, l’autore può liberamente esercitare i propri diritti.
Bisogna considerare, inoltre, l’ipotesi in cui attraverso la pubblicazione della corrispondenza intercorsa tra due soggetti, o delle memorie familiari e personali, vengano resi noti avvenimenti o atti, privati e confidenziali, che riguardano terze persone – diverse dal mittente e dal destinatario delle lettere o dallo scrivente delle memorie -, che hanno interesse a mantenere il segreto su tali fatti.
Per tutelare il diritto alla riservatezza di queste persone è necessario anche il loro consenso alla divulgazione dei fatti.
Anche il diritto al segreto epistolare, tuttavia, subisce delle limitazioni, quando concorrono con esso interessi pubblici a che certi fatti siano resi noti, per esempio quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenze di difesa dell’onore o della reputazione personale o familiare (art. 94 LDA); o quando si tratti di corrispondenze ufficiali o che presentino un interesse di Stato (art. 95 l.d.a.).
Bisogna, inoltre, precisare che il titolare del diritto d’autore su una lettera che ha il carattere della creatività, è colui che l’ha scritta e non il possessore materiale della missiva, ovvero il destinatario della stessa.
In conclusione, i diritti esistenti e concorrenti in presenza di un epistolario o di memorie di famiglia e altri simili scritti sono il diritto d’autore – qualora siano opere di carattere creativo – e il diritto dello scrivente, del destinatario e dei terzi a mantenere segreti fatti inerenti alla propria vita privata – esistente anche quando gli scritti in questione non siano opere d’arte.