Aspetto esterno dell’opera (art. 102)

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014

L’aspetto esterno dell’opera è tutelato e ne è vietata la riproduzione o l’imitazione in quanto atti di concorrenza sleale.

L’art. 102 della legge sul diritto d’autore definisce tali atti nell’ambito del diritto d’autore e, in particolare, parla di “riproduzione o imitazione sopra altre opere della stessa specie delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell’aspetto esterno dell’opera dell’ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore“.

La ragione della punibilità degli atti di concorrenza sleale, che, in questo caso, si concretizzano nell’imitazione servile, è di evitare che la riproduzione dell’aspetto editoriale esterno dell’opera crei confusione tra i prodotti immessi sul mercato (le opere dell’ingegno) e, di conseguenza, tra due attività imprenditoriali concorrenti.

L’aspetto esteriore dell’opera – prodotto è fondamentale per i consumatori, poiché spesso essi scelgono in base a un ricordo visivo dell’oggetto, legato all’aspetto d’insieme e senza un’attenta fase di riflessione.

La confusione può nascere, per esempio, perché i colori usati in copertina, i caratteri delle scritte o i disegni – e quant’altro sia riconducibile all’estetica dell’opera – sono gli stessi o simili. Essa può cadere sia sull’opera che sull’autore.

È, tuttavia, necessario – ai fini della tutela contro gli atti di concorrenza sleale per imitazione che inducono a confusione – che l’opera abbia una forma caratteristica, idonea a individuare quel particolare prodotto.

La legge specifica, inoltre, che, affinché ci sia confusione, le opere in questione devono essere della medesima specie. Se si compra una rivista di cucito, difficilmente si sarà tratti in inganno e se ne acquista una di fisica nucleare che ha gli stessi colori, caratteri e impostazione di quella che interessa.

La sanzione contro l’altrui attività di concorrenza sleale è l’ordine – dato con sentenza – di cessazione di tali atti, accompagnato da provvedimenti idonei a eliminarne gli effetti (art. 2599 c.c.); è possibile ottenere anche il risarcimento del danno, se l’autore ha agito con dolo o con colpa, e l’eventuale pubblicazione della sentenza (art. 2600 c.c.).