A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022
Accanto alla categoria dei diritti d’autore, che riconoscono all’autore facoltà esclusive di utilizzazione economica dell’opera, esistono una serie di diritti vicini attribuiti a chi, con la sua attività di impresa o con la propria creatività, interviene sull’opera stessa.
Questi diritti, chiamati appunto “connessi” perché legati al diritto d’autore, sono regolati al Titolo II della l.d.a., intitolato “Disposizioni sui diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore“, agli artt. da 72 a 101, e al Titolo II-bis per quanto riguarda i diritti del costitutore di una banca dati.
I diritti connessi sono così suddivisi:
– Capo I: Diritti del produttore di fonogrammi – artt. da 72 a 78-bis l.d.a.;
– Capo I bis: Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento – art. 78-ter l.d.a.;
– Capo I ter: Diritti audiovisivi sportivi – art. 78-quater l.d.a.;
– Capo II: Diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva – art. 79 l.d.a.;
– Capo III: Diritti degli artisti interpreti ed esecutori – artt. da 80 a 85-bis l.d.a.;
– Capo III bis: Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore – art. 85-ter l.d.a.;
– Capo III ter: Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio – artt. 85-quater e 85-quinquies l.d.a.;
– Capo IV: Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali – art. 86 l.d.a.;
– Capo V: Diritti relativi alle fotografie – artt. da 87 a 92 l.d.a.;
– Capo VI: Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto – artt. da 93 a 98 l.d.a.;
– Capo VII: Diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria – art. 99 l.d.a.;
– Capo VII bis: Titolarità dei diritti connessi – art. 99-bis l.d.a. (vedi in fondo all’articolo);
– Capo VIII: Protezione del titolo dell’opera, delle rubriche (art. 100 l.d.a.), delle informazioni e notizie, e il divieto di taluni atti di concorrenza sleale (art. 101 l.d.a.), dell’aspetto esterno dell’opera (art. 102 l.d.a.).
I diritti connessi sono nati in conseguenza delle nuove invenzioni del disco fonografico, della radiodiffusione e della cinematografia, che hanno provocato il sorgere di nuovi interessi giuridici, strettamente legati al diritto d’autore, che sono stati poi riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
Infatti il canto, la recitazione, il movimento coreografico, l’esecuzione a mezzo di strumento musicale e le altre prestazioni artistiche, poterono essere captate e formare oggetto di una utilizzazione che andava oltre l’ambito territoriale e spaziale della prestazione dal vivo e in diretta, venendo così meno la contemporaneità tra la prestazione e la sua fruizione.
I diritti connessi sono anch’essi, come il diritto d’autore, diritti esclusivi che possono essere fatti valere erga omnes. Inoltre, come il diritto d’autore, riflettono opere o attività intellettuali. A differenza del diritto d’autore, questi diritti non hanno per titolo e giustificazione un atto di creazione intellettuale, bensì un atto di attività industriale (per esempio il produttore fonografico) o di attività professionale (per esempio gli artisti interpreti ed esecutori) che viene come tale protetto, compatibilmente con il diritto che spetta all’autore.
Inizialmente però a questi diritti era stata accordata una tutela che potremmo definire di secondo livello, probabilmente per evitare uno scontro frontale con i diritti esclusivi spettanti agli autori.
Una protezione piena è stata accordata successivamente con il Decreto Legislativo 16 novembre 1994 n. 685, emanato per l’attuazione della Direttiva CEE 92/100.
La durata dei diritti è mediamente intorno ai 50 anni, ma sono previste durate specifiche e diverse per ogni tipologia di oggetto del diritto, come per esempio per i diritti del produttore di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori, estesa a 70 anni dall’attuazione della Direttiva 2011/77/UE, attuata in Italia dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 22.
Nel Capo VII-BIS della l.d.a., intitolato “TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI“, all’art. 99-bis è stabilito quanto segue: “1. E’ reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d’uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico“.
Un esempio di incroci tra il diritto d’autore e i diritti connessi: i rapporti tra l’autore di un’opera musicale, gli artisti interpreti ed esecutori che la eseguono, e il produttore fonografico
I rapporti tra gli autori, gli artisti e i produttori sono, almeno in apparenza, alquanto complessi. Da una parte l’autore con tutte le facoltà che la legge gli riconosce in via esclusiva, padrone della propria opera e libero di utilizzarla economicamente (o di non farlo) nella maniera che ritiene più opportuna; dall’altra, l’artista interprete o esecutore che ha la facoltà di proibire la fissazione della sua interpretazione dell’opera, la riproduzione, la comunicazione al pubblico e il noleggio della stessa, potere che contrasta, e può nuocere all’interesse dell’autore di vedere diffusa la propria opera, ovviamente nella sua esecuzione e interpretazione.
Anche al produttore fonografico spetta il diritto, ai sensi dell’art. 74 l.d.a., di opporsi alla utilizzazione del disco in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali; ma tale diritto non contrasta con quello di registrazione e di riproduzione dell’opera attribuito all’autore all’art. 61 l.d.a., in quanto le facoltà del produttore sorgono sulle registrazioni da lui operate, ma solo dopo che la registrazione e la riproduzione dell’opera in dischi sono state oggetto di pattuizione contrattuale con l’autore, per cui il contrasto tra i due è solo apparente.
I rapporti tra artisti interpreti o esecutori e produttori sono di norma regolati contrattualmente: generalmente l’interprete concede al produttore l’esclusiva per registrare/fissare la propria esecuzione dietro compenso.
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