Il contratto discografico

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Ottenere un contratto con una etichetta discografica è il sogno di ogni musicista. Ma se gli si chiede quale sia la sostanza di tale contratto, pochi di loro sanno rispondere.

Prima di descriverne i contenuti, sono necessarie alcune premesse:

  1. le parti contraenti sono l’artista, soggetto titolare di diritti connessi relativi alla fissazione della sua interpretazione ed esecuzione, e il produttore di fonogrammi;
  2. l’oggetto del contratto discografico può variare a seconda delle esigenze dell’artista da una parte e del cessionario (chi acquista i diritti di utilizzazione) dall’altra;
  3. il produttore di fonogrammi può non essere necessariamente una casa discografica, ma una persona fisica, che per esempio si impegna a far incidere a sue spese un certo numero di composizioni, per poi cedere a sua volta i fonogrammi realizzati (chiamati, nel gergo del settore, “master“) a una etichetta.

Il contratto discografico non è regolato dalla legge sul diritto d’autore, ma dagli articoli del Codice Civile che governano il contratto in generale. E’ infatti un contratto c.d. atipico, perché non ne è prevista una specifica regolamentazione in nessun testo normativo. Le prassi del settore hanno nel tempo portato a formare dei modelli contrattuali che prevedono una serie di clausole oramai standardizzate.

Al di fuori delle diverse denominazioni che esso assume (“scrittura privata di produzione discografica in esclusiva” oppure “contratto in esclusiva per registrazioni fonografiche” o altro), l’oggetto del contratto è la cessione in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica relativi alla fissazione dell’interpretazione di uno o più artisti interpreti ed esecutori: infatti l’artista si impegna a rendere la sua prestazione professionale (l’esecuzione ai fini della fissazione della sua interpretazione) e a cederne i diritti di utilizzazione, per il periodo di durata determinato, al solo soggetto previsto contrattualmente (il produttore di fonogrammi).
In genere l’esclusiva è vincolante e non modificabile, e permette alla casa discografica di tutelarsi riguardo gli investimenti economici che affronta.

Nel contratto devono essere individuati chiaramente i soggetti contrattuali, ovvero le parti che stipulano il contratto. Generalmente si determina specificatamente che cosa si intenda per registrazione (fonografiche, di suoni e/o di voci e/o di immagini), quali siano le opere musicali oggetto di registrazione, quale sia il supporto in cui si stamperanno (CD, LP, ecc.) e la tipologia di distribuzione digitale.

L’artista si impegna, per una durata convenuta tra le parti, a prestare la propria opera artistica e professionale a favore del produttore per la incisione, la registrazione e la riproduzione delle proprie o altrui opere musicali, su qualsiasi mezzo fonomeccanico e audiovisivo e con l’impiego di qualsiasi tecnica di incisione. Comunemente si prevede una clausola che indica il numero minimo di incisioni da effettuare nell’ambito del rapporto, e/o eventualmente anche il numero di album da realizzare.
Inoltre l’artista cede i suoi diritti di artista interprete ed esecutore, e il diritto di pubblicare, diffondere, riprodurre e mettere in commercio le registrazioni realizzate in ambito e in esecuzione del contratto. Generalmente una clausola prevede che tutte le registrazioni e il materiale utilizzato per la riproduzione restino di proprietà della casa discografica.

Il produttore a sua volta si obbliga a sopportare le spese necessarie per la realizzazione delle registrazioni, a riversarle sui fonogrammi e a metterle in commercio, curando talvolta anche la promozione dell’artista.
Ma l’obbligazione più importante che il produttore assume nei confronti dell’artista, è la corresponsione delle “royalties sulle vendite delle registrazioni effettuate, incorporate nei supporti o distribuite digitalmente. Il loro valore varia a seconda della notorietà e del successo commerciale di un artista. Nella distribuzione “fisica” esse sono generalmente determinate sul prezzo base del disco e calcolate sul novanta per cento dei dischi venduti; il dieci per cento in meno si giustifica per la copertura dei dischi difettosi e dati in omaggio. Nella distribuzione “digitale” il valore delle royalties a favore dell’artista è in genere più elevato, in quanto il produttore non deve affrontare i costi di stampa dei supporti fisici.
Il conteggio di tali percentuali è di norma effettuato semestralmente. L’esatta definizione e comprensione delle royalties è legata alla corretta valutazione della portata economica e giuridica del contratto.

Il produttore normalmente si riserva la facoltà, attraverso l’apposizione nel contratto di una apposita clausola, di cedere a terzi interamente o in parte il contratto. Da ciò discende che la controparte può trasferire a un altro soggetto (un’altra casa discografica per esempio) il contratto senza chiedere preventivamene il consenso all’artista. Ovviamente ciò comporta un ulteriore onere a carico dell’artista, il quale, con l’accettazione della clausola in questione, rinuncia al suo potere di sindacare in ordine al terzo che subentrerà nel contratto.

Inoltre, nella eventualità che le vendite si rivelino soddisfacenti, le case discografiche si riservano la facoltà di prorogare o di rinnovare il contratto. A questo scopo vengono predisposte clausole di opzione e di prelazione.
L’opzione consente di riservarsi il diritto di prorogare il contratto unilateralmente, per il periodo stabilito dalla clausola stessa, alle medesime condizioni stabilite all’inizio del rapporto.
La prelazione consente di riservarsi la facoltà di essere preferito nei confronti di altri eventuali stipulanti, nel momento in cui l’artista negozi un nuovo contratto.In questo caso il rapporto precedente si risolve e viene in essere un nuovo contratto.

Clausole di questo tipo, che comportano un onere nei confronti di uno dei contraenti, sono chiamate “vessatorie” e devono essere approvate specificatamente per iscritto. Esse sono richiamate con un numero e l’oggetto in un elenco posto alla fine del contratto, in modo che chi firma per l’accettazione si renda conto della portata e del significato di ciascuna clausola.
Vessatorie sono anche le clausole di esclusività e di cessione al terzo.

Riferimenti bibliografici:

Patrizio Visco, Stefano Galli, Il diritto della musica – Diritto d’autore – Diritti connessi e tutela della proprietà intellettuale, 2009

Vittorio M. De Sanctis., Mario Fabiani, I contratti di diritto di autore, 2000