A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino
Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014
Con il termine contratto di rappresentazione si intende “il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione” (art. 136 l.d.a.). Esso fa parte dei tre contratti tipizzati dalla legge sul diritto d’autore e, per espressa previsione di legge, l’oggetto di tale contratto è l’esercizio della facoltà di rappresentare in pubblico l’opera dell’ingegno, cioè di comunicare l’opera a un pubblico presente.
La facoltà così ceduta non è perfettamente coincidente con il diritto esclusivo di rappresentare l’opera ex art. 15 l.d.a., che include, tra i lavori suscettibili di essere rappresentati, anche l’opera cinematografica.
Il contratto in questione concerne soltanto quelle forme di rappresentazione che richiedono la messa in scena di uno spettacolo, l’organizzazione e la realizzazione di un’attività interpretativa mediante la quale l’opera viene comunicata a un pubblico presente, aspetti peculiari del teatro in generale.
Con questo particolare tipo di utilizzazione l’opera viene portata a conoscenza del pubblico, non per mezzo di un esemplare, di un supporto che la riproduca, come succede nel caso dell’opera cinematografica, ma tramite l’interpretazione di artisti e la messa in scena dell’opera, la cui realizzazione richiede una complessa organizzazione di mezzi e persone e l’impiego di ingenti mezzi finanziari.
La rappresentazione, quindi, come facoltà oggetto del contratto ex art. 136 l.d.a., non può essere semplice proiezione di un’interpretazione già realizzata e registrata, poiché necessità di una messa in scena, di un’esecuzione “dal vivo“.
Lo scopo di tale contratto è quello di divulgare l’opera, mediante l’attribuzione a un soggetto del diritto di rappresentazione in vista del suo effettivo esercizio. Ciò emerge chiaramente dagli obblighi che la legge pone a carico del concessionario del diritto (colui al quale il diritto è ceduto); in particolare, l’obbligo di rappresentare l’opera entro un certo termine: la messa in scena deve avvenire entro il termine stabilito nel contratto oppure entro due anni oppure, nel caso di rappresentazione di opere drammatico-musicali, entro cinque anni (art. 139 LDA).
Ai sensi dell’art. 136, comma 2, l.d.a. “salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri“. Ciò significa che, se l’esclusiva non è espressamente pattuita, il titolare del diritto, l’autore, può trasferire a più soggetti il diritto di rappresentare la stessa opera. Tale disposizione è dettata dalle peculiarità dell’attività di rappresentazione. Infatti, così facendo, l’opera sarà rappresentata in modo più capillare su tutto il territorio, dal momento che ogni singolo concessionario sarà in grado di effettuare la rappresentazione in un numero limitato di località, trattandosi di un’attività come si suol dire “live“; tutto ciò al fine di una maggiore divulgazione dell’opera.
Il diritto in questione, inoltre, non è trasferibile, ma ciò non vuol dire che il concessionario rappresenterà direttamente l’opera: il contratto può essere stipulato anche con chi non si occupa in prima persona della rappresentazione, ma provvede a sua volta a concludere differenti contratti con quanti si interessano dell’allestimento dello spettacolo (personale tecnico, artistico, ecc.). Per meglio capire tale dinamica, basta dare uno sguardo alla classica figura dell’impresario teatrale.
L’autore dell’opera è obbligato: “a consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto” (art. 137 l.d.a.).
Il concessionario è obbligato:
- a rappresentare l’opera senza apportarvi modifiche che non siano accettate dall’autore;
- a dare comunicazione al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e dell’eventuale traduttore o riduttore;
- a permettere all’autore di vigilare sulla rappresentazione, in modo che questi possa intervenire ove al contratto non sia data regolare esecuzione;
- a non mutare senza gravi motivi, i principali interpreti dell’opera e i direttori di orchestra e dei cori, se furono designati di comune accordo con l’autore (art. 138 l.d.a.).
Nulla dice la legge a proposito della durata del contratto al quale, per altro, non è applicabile il termine ventennale di durata del contratto di edizione per le stampe. Infatti, il comma 5 dell’art. 122 l.d.a. prevede che tale termine non si applica, tra le altre, alle opere drammatico-musicali, tradizionalmente destinate alla rappresentazione.
L’art. 140 l.d.a., infine, dispone che “se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, o un primo ciclo di rappresentazioni, l’autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto“, ovvero lo scioglimento del rapporto e il risarcimento del danno che l’autore provi di aver subito.
Per quanto riguarda l’esercizio collettivo dei diritti di pubblica rappresentazione, la SIAE provvede al rilascio di permessi per l’utilizzazione delle opere degli autori che a essa aderiscono e, quindi, provvede anche al rilascio di autorizzazioni per la rappresentazione di opere idonee alla messa in scena.
Tuttavia, spesso, l’autore si riserva il diritto di collocamento dell’opera, cioè il diritto di provvedere personalmente alla scelta dei soggetti ai quali affidare la sua rappresentazione.
Riferimenti bibliografici:
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Amedeo Giannini, Sui contratti di rappresentazione ed esecuzione, Il Diritto di Autore, 1955, 293
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974
Vittorio M. De Sanctis, Contratto di edizione – Contratti di rappresentazione e di esecuzione, 1984
Vittorio M. De Sanctis., Mario Fabiani, I contratti di diritto di autore, 2000