Il contratto di esecuzione di opere musicali

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultima revisione (a cura della redazione): 03 gennaio 2014

L’art. 141 l.d.a. dispone che il contratto di esecuzione (il terzo modello contrattuale disciplinato dalla legge sul diritto d’autore) è quello avente a oggetto “l’esecuzione di una composizione musicale“. La facoltà oggetto del trasferimento è quella ex art. 15 l.d.a.: il diritto esclusivo di eseguire in pubblico l’opera musicale con o senza parole.
L’elemento che distingue la rappresentazione dall’esecuzione di un’opera musicale è la mancanza dell?azione scenica nell’esecuzione.

Per la disciplina di tale contratto la legge rimanda alle norme dettate in materia di rappresentazione, “in quanto siano applicabili alla natura e all?oggetto del contratto medesimo“. La possibilità di applicare la disciplina del contratto di rappresentazione sussiste quando si è in presenza di un tipico contratto di esecuzione, cioè quando è presente lo scopo divulgativo dell’opera, che si realizza con la comunicazione al pubblico della stessa mediante un’attività di interpretazione ed esecuzione diretta e non per mezzo di apparecchi riproduttori di suoni.

Pertanto, l’autore di una composizione musicale che non sia anche interprete, (per esempio cantante o musicista), conclude un contratto di esecuzione della propria opera con un artista interprete ed esecutore, al fine della divulgazione dell’opera musicale. Tuttavia, nella realtà il risultato finale dell’esecuzione in pubblico dell’opera musicale è preceduto da un duplice passaggio del diritto esclusivo di esecuzione dell’opera. In un primo momento il compositore dell’opera cede a un soggetto, l’editore musicale, tutti i diritti di utilizzazione mediante un contratto di edizione musicale; in un secondo momento, l’editore, nella sua attività volta allo sfruttamento dell’opera, di cui ora è titolare, conclude con l’artista interprete ed esecutore un contratto di pubblica esecuzione in relazione a quella data opera.

Anche in questo caso il contratto si presume stipulato sulla base di una concessione non esclusiva e non trasferibile, pertano, la stessa opera musicale potrà essere eseguita da più soggetti, anche contemporaneamente, a seconda dei contratti stipulati.

Si deve, comunque, precisare che la cessione del diritto di eseguire l’opera dall’autore all’editore musicale a mezzo del contratto di edizione musicale è una cessione esclusiva, quindi diversa da quella effettuata a mezzo del contratto di pubblica esecuzione ex art. 141 l.d.a.
Con il contratto di edizione musicale l’editore acquista la titolarità esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera, successivamente conclude contratti di concessione non esclusiva del diritto di eseguire in pubblico l’opera.

A questo proposito è da rilevare che nella pratica è tutt’altro che frequente la conclusione di contratti di esecuzione di opere musicali. Infatti, la gestione del diritto patrimoniale d’autore, soprattutto di pubblica esecuzione, è di regola affidato dall’editore alla SIAE, che provvede a concedere licenze generali di utilizzazione su tutte le opere di cui ha la gestione a chiunque ne faccia richiesta. Tra l’altro, l’autore e l’editore, a seguito della loro volontaria adesione alla SIAE, si obbligano a dichiarare tutte le opere idonee alla pubblica esecuzione e alle altre forme di pubblica utilizzazione di competenza della SIAE (come da regolamento generale dell’Ente). Le opere dichiarate vengono, in tal modo, a costituire il repertorio della Società.

I proventi derivanti dall’utilizzazione di tale repertorio sono ripartiti dalla SIAE tra gli aventi diritto: autore (al quale spetta in ogni caso una parte dei proventi) ed editore.
All’editore associato è riservato il cosiddetto diritto di collocamento dell’opera: egli può concludere contratti diretti con l’utilizzatore dell’opera musicale, ma limitatamente alla esecuzione di opere di cui sia stata data a determinati artisti la esclusiva di esecuzione per un certo periodo di tempo ed a precise condizioni. In questo caso la generale licenza rilasciata dalla SIAE agli utilizzatori ha per oggetto l’intero repertorio, sottratte, però, le opere in questione, cioè quelle rispetto alle quali c’è stato il collocamento da parte dell’editore.

Riferimenti bibliografici:

Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943

Amedeo Giannini, Sui contratti di rappresentazione ed esecuzione, Il Diritto di Autore, 1955, 293

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

Vittorio M. De Sanctis, Contratto di edizione – Contratti di rappresentazione e di esecuzione, 1984

Vittorio M. De Sanctis., Mario Fabiani, I contratti di diritto di autore, 2000