A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Il contratto di edizione per le stampe è “il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno” (art. 118 l.d.a.).
Si tratta di un contratto utilizzabile per quelle opere dell’ingegno rispetto alle quali l’interesse dell’autore alla comunicazione al pubblico dell’opera stessa e al suo sfruttamento economico, sono realizzabili mediante la stampa su supporto cartaceo. Esempio classico sono le opere dell’ingegno appartenenti al campo della letteratura, sfruttate prevalentemente attraverso riproduzione a mezzo della stampa.
L’oggetto del contratto di edizione per le stampe è il trasferimento di “tutti i diritti di utilizzazione dell’opera che spettano all’autore nel campo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto” (art. 119, comma 1, l.d.a.). Non sono, quindi, compresi “i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata” (art. 119, comma 3, l.d.a.).
Per quanto riguarda il trasferimento delle singole facoltà esclusive di natura patrimoniale, si è visto che l’art. 19 l.d.a. in via generica ne statuisce la reciproca indipendenza.
La legge ribadisce tale principio anche in materia di edizione grafica dell’opera quando afferma che “l’alienazione di uno o più diritti non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito” (art. 119, comma 4 l.d.a.).
Inoltre, per il trasferimento dei diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici (art. 119, comma 5 l.d.a.), è necessaria una espressa pattuizione a riguardo, altrimenti non si intendono trasferiti, non essendo considerati diritti dipendenti dal diritto trasferito, cioè quello di riprodurre e pubblicare a mezzo della stampa.
Il contratto di edizione per opere da creare è lecito a meno che non comprenda tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo, oppure comprenda l’alienazione dei diritti esclusivi per opere da creare per una durata superiore a dieci anni (art. 120 l.d.a.).
Il contratto di edizione può essere “per edizione” o “a termine“: il primo conferisce all’editore l’esclusiva della pubblicazione per un determinato numero di edizioni con un numero minimo di esemplari per ogni edizione; il secondo, conferisce il diritto di eseguire il numero di edizioni che stima necessario e per un numero minimo di esemplari stabilito in via contrattuale (art. 122 l.d.a.).
Entrambe le forme di contratto di edizione hanno la durata massima di venti anni, che è il termine entro il quale l’editore deve eseguire il determinato numero di edizioni ovvero quel numero che stima necessario, con un dato numero di esemplari.
Il contratto è fonte di obbligazioni per le parti: l’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 l.d.a.); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 l.d.a.).
L’autore a sua volta deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto (consegna del corpus mechanicum); garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 l.d.a.).
Tra l’altro “se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato… l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto” (art. 128, comma 1°, l.d.a.).
Il diritto dell’autore ad apportare modifiche all’opera è regolato nei comma 1 e 2 dell’art. 129 l.d.a.; nel comma 3 è regolato l’obbligo dell’autore ad apportare all’opera i necessari aggiornamenti. Il diritto alle modificazioni permane nell’autore anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, trattandosi di un diritto che attiene alla personalità: l’autore può apportare modifiche fino a che l’opera non sia stata stampata, salvo poi sopportare le maggiori spese derivanti dalle modificazioni.
L’autore dell’opera ha diritto di percepire un compenso dall’editore costituito da “una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base a una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti” (art. 130 l.d.a.). Tuttavia, per alcuni tipi particolari di edizioni, il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio (art. 130 l.d.a.).
L’editore non può trasferire a terzi i diritti acquisiti, salvo espressa pattuizione in tal senso. Nella prassi di tale contratto, però, è in uso introdurre clausole che riconoscano all’editore tale facoltà accompagnata anche da quella di cedere l’intero contratto.
La legge stabilisce anche le cause di scioglimento del contratto di edizione, tra le quali figurano il decorso del termine contrattuale di venti anni, la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta (salva l’applicazione dell’art. 121 l.d.a.), il ritiro dell’opera dal commercio, l’impossibilità sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l’opera (art. 134 l.d.a.).
Ultima disposizione sul contratto di edizione riguarda la sorte del contratto nel caso di fallimento dell’editore, che non ne determina la risoluzione.
Riferimenti bibliografici:
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974
Ivan Cecchini, I contratti dell’editore, 2000
Vittorio M. De Sanctis., Mario Fabiani, I contratti di diritto di autore, 2000