Il contratto di edizione musicale

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Il contratto di edizione musicale è un contratto nel quale l’autore cede tutti i diritti di utilizzazione della sua opera musicale. Si è ritenuto, nei primi decenni di applicazione della legge sul diritto d’autore, che tale contratto fosse regolato dagli articoli 118 e seguenti, ma in realtà non è così. Vediamo perché.

Il contratto di edizione è definito all’art. 118 della legge sul diritto d’autore come “il contratto con il quale l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno“. Storicamente l’editoria è nata con il libro. L’editoria libraria si è formata nella stamperia e si è separata dalla industria grafica quando l’evoluzione giuridica ha distinto il diritto d’autore sulla propria opera dal diritto dello stampatore sul libro riprodotto.

L’editore librario ha come fine primario la pubblicazione del libro. Tutte le altre utilizzazioni dell’opera d’ingegno, quali la recitazione, la riproduzione fonografica, la trasmissione radiofonica e altre, sono accessorie rispetto alla pubblicazione e si svolgono in forma autonoma, anche se cedute insieme a questa.
Invece l’editoria musicale, che si occupava inizialmente in prevalenza di curare la realizzazione e la distribuzione della musica stampata, si è poi trasformata in seguito alle invenzioni di questi ultimi anni fino a comprendere, oltre la stampa degli spartiti, altre forme di utilizzazione economica.
Infatti con il contratto di edizione musicale, l’autore della composizione cede insieme alle facoltà di pubblicazione per le stampe tutte le altre facoltà di utilizzazione dell’opera, in particolare l’esecuzione, la rappresentazione, la riproduzione su dischi e nastri, la diffusione attraverso la radio e la televisione.Data la particolare natura dell’opera musicale, la stampa degli spartiti riveste un’importanza relativa, e l’interesse economico del contratto è rivolto invece alla acquisizione di tutti gli altri diritti di sfruttamento economico dell’opera.

Invece il contratto di edizione disciplinato agli artt. 118/135 della legge sul diritto d’autore si caratterizza proprio per l’essenzialità della pubblicazione per le stampe, pur se intesa in senso ampio. Ciò non avviene nel caso delle opere musicali, che possono dirsi effettivamente comunicate solo in caso di una loro esecuzione.
In conclusione, sia la dottrina che la giurisprudenza concordano sulla applicabilità delle norme della legge sul diritto d’autore esclusivamente per i contratti di edizione per le stampe. Il contratto di edizione musicale è invece regolato da accordi, non espressamente disciplinati dalla legge sul diritto d’autore ma dai principi generali del diritto (quindi dalle norme del Codice Civile sui contratti in generale), che riguardano il vero interesse economico del contratto: la cessione di tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera.Più propriamente si può definire questo contratto come un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera musicale.

Ne consegue che il contratto di edizione musicale è un contratto a carattere globale: comprende tutti i diritti di utilizzazione, oltre eventualmente anche il diritto di arrangiare il testo musicale e di adattare il testo letterario non solo traducendolo in altra lingua, ma modificandone anche il contenuto e il titolo.

Per quanto riguarda la durata di questo contratto, per i motivi suddetti non è applicabile l’art. 122 della legge sul diritto d’autore, che la limita in venti anni, ma essa sarà determinata contrattualmente a discrezione delle parti.
Le società di edizioni sono nella maggior parte dei casi legate alle case discografiche, in quanto queste ultime vogliono ottenere un controllo completo sull’attività dell’artista, sia dal punto di vista economico che creativo. Così di norma assieme al contratto di registrazione fonografica l’artista conclude anche un contrato di edizione con la società editoriale collegata.
Anch’esso è un contratto in esclusiva, i cui l’autore/artista si impegna a trasferire in capo all’editore tutti i diritti di utilizzazione economica relativi alle opere (o all’opera) composte/a (o da comporre) nel periodo di tempo individuato contrattualmente, sottoponendole direttamente all’editore.

D’altro canto la casa editrice si impegna:
a) a riprodurre l’opera a mezzo stampa e /o su dischi fonografici o altri mezzi riproduttori del suono, con un minimo di edizioni indicato nel contratto;
b) a porre in commercio le predette riproduzioni dell’opera;
c) a pagare i compensi all’autore.

I compensi sono in genere stabiliti nelle seguenti modalità:
a) per le somme derivanti dal diritto di pubblica esecuzione, generalmente 8/24simi al compositore della musica e 4/24simi all’autore del testo;
b) per il diritto di sfruttamento fonomeccanico, non meno del trenta per cento sulle somme totali per il compositore della musica e del quindici per cento all’autore del testo;
c) per il diritto di riproduzione a mezzo stampa, una percentuale variabile attorno al cinque per cento al compositore della musica e attorno al due virgola cinque per cento all’autore del testo letterario, da calcolarsi sul prezzo di copertina delle copie vendute.

I compensi per i diritti di pubblica esecuzione e di sfruttamento fonografico sono percepiti semestralmente tramite la S.I.A.E., a cui l’autore si dovrà iscrivere e affidare mandato per l’esazione onde poterli incassare.
La casa editrice di solito provvede al deposito presso la S.I.A.E. del bollettino di dichiarazione dell’opera.

La casa editrice si riserva generalmente il tipo e la forma delle edizioni che più ritiene opportune. Si riserva inoltre:
a) la facoltà di trasferire a terzi i diritti e concedere licenze per le utilizzazioni economiche dell’opera, individuando gli eventuali compensi per il cessionario straniero;
b) la facoltà di concedere le eventuali utilizzazioni dell’opera in film sonori e in altre forme di rappresentazione;
c) la facoltà di concedere le eventuali utilizzazioni del testo letterario e/o della musica in riviste, pubblicazioni giornalistiche o librarie in genere, assicurando ovviamente all’autore una partecipazione agli incassi.

Riferimenti bibliografici:

Patrizio Visco, Stefano Galli, I contratti di edizione musicale, Il Diritto di Autore, 2009, 457

Vittorio M. De Sanctis., Mario Fabiani, I contratti di diritto di autore, 2000

Gianpietro Quiriconi, Riflessioni sul cosiddetto contratto di edizione musicale nell’ambito del trasferimento del diritto d’autore, Il Diritto di Autore, 1993, 551

Andrea Pietrolucci, Brevi considerazioni sul contratto di edizione musicale e sulla prova del compenso spettante all’autore (Nota a A. Roma, 10 giugno 1991), Il Diritto di Autore, 1992, 90