I contratti (la cessione dei diritti d’autore)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2014

Per le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 177/2021, artt. da 110-ter a 110-septies e 114-bis, vedi qui.

L’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale o derivato, secondo quanto stabilito dall’art. 12 della legge sul diritto d’autore.

L’utilizzazione consiste nell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, quali la riproduzione, l’esecuzione, la distribuzione e tutte le altre forme riconosciute all’autore agli artt. da 12 a 19 della legge.

Tali diritti sono trasmissibili. La legge disciplina il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno (la c.d. cessione dei diritti d’autore) fornendo alcune regole di carattere generale agli artt. da 107 a 114 l.d.a.

Il modello normativo italiano è basato sul principio della libera disponibilità del diritto, pertanto il legislatore detta poche regole, alcune di carattere imperativo (ovvero non derogabili dalle parti), lasciando poi a quest’ultime molta libertà nella scelta sia del modello contrattuale di cessione, che può essere tipico (ovvero basato sui contratti tipici previsti dal Codice Civile) o atipico.

I limiti di tale modello sono dati dal fatto che l’autore, fintanto che non diventa famoso, è contraente debole e pertanto subisce, di regola, l’imposizione contrattuale del cessionario (generalmente l’industria culturale). Negli anni si sono sviluppate una serie di prassi negoziali, che hanno portato, complice anche l’ingresso dei modelli contrattuali sviluppati all’estero dalle grandi industrie culturali, a una “tipizzazione” dei contratti di cessione, come per esempio quelli di edizione per le stampe, edizione musicale, i contratti discografici, le licenze software.

Le regole generali

La conoscenza di tali (e poche) regole è fondamentale al fine della predisposizione di un contratto che abbia per oggetto il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica.

Premesso che l’art. 19 l.d.a. detta la regola (fondamentale) dell’indipendenza dei diritti e delle facoltà che le compongono (“I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti“), il legislatore ha stabilito quanto segue:

  1. solo i diritti di utilizzazione economica e i diritti connessi aventi carattere patrimoniale possono essere acquisiti, alienati e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (art. 107 l.d.a.);
  2. L’autore che abbia compiuto 16 anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (art. 108 l.d.a.);

  3. la cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica (art. 109 l.d.a.);
  4. al fine della prova di tale trasmissione si richiede la forma scritta del contratto di cessione (art. 110 l.d.a.);
  5. i diritti di utilizzazione non possono essere sottoposti a pegno, sequestro, e a esecuzione forzata, se non nel caso in cui l’autore li abbia ceduti a terzi, ma possono essere oggetto di tali provvedimenti i proventi derivati e gli esemplari dell’opera (art. 111 l.d.a.);
  6. infine essi possono essere motivo di espropriazione per pubblica utilità da parte dello Stato (artt. 112/114 l.d.a.).

Si ritiene che alcune norme dettate specificatamente per il contratto di edizione per le stampe, agli artt. 119 e 120 l.d.a., di natura imperativa, siano applicabili a qualsiasi atto di disposizione dei diritti di utilizzazione economica.

I due citati articoli prevedono che il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto, e che, salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata (divieto di cessione dei diritti futuri).
Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, in rispetto del principio dell’indipendenza dei diritti di utilizzazione economica.
Infatti l’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi nella stessa categoria di facoltà esclusive.

Infine è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo, e,  senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni.

La durata della cessione

Al contrario degli artt. 119 e 120 l.d.a., si ritiene che non abbia portata generale il contenuto dell’art. 122 comma 2 e 5 l.d.a., ove è stabilita la durata massima di venti anni per i contratto di edizioni per le stampe. La conseguenza è quella di poter cedere i diritti di utilizzazione sulla propria opera, e pertanto spogliarsi completamente della proprietà di essa, per tutta la durata degli stessi, senza limiti. Ed è quanto avviene in molte prassi contrattuali, come nel contratto di edizione musicale o nel contratto discografico (riguardo i diritti connessi dell’artista).

La trasmissione dei diritti mortis causa 

La l.d.a. regola, agli artt. da 115 a 117, la trasmissione dei diritti agli eredi dell’autore deceduto.

Innanzitutto dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto (per testamento), deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l’autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. La ratio della norma è quella di permettere una continuità di gestione subito dopo la morte dell’autore, in attesa che gli eredi decidano come gestire per il meglio tali diritti.

Decorso tale periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici civile e di procedura civile. Infatti la comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile (artt. 1100 e ss.) e da quelle che seguono:

  1. l’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione;
  2. se i coeredi trascurano la nomina dell’amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo;
  3. la stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore;
  4. l’amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera, ma non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

 
Il testo degli articoli di legge citati

CAPO II.

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.

SEZIONE I. – Norme generali.

Articolo 107
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.

Articolo 108
L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Articolo 109
[1] La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.
[2] Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un’opera d’arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

Articolo 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Articolo 110-bis
1. L’autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un’emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.

Articolo 111
[1] I diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all’autore.
[2] Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

Articolo 112
I diritti spettanti all’autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un’opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello stato.

Articolo 113
[1] L’espropriazione è disposta per decreto presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.
[2] Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità l’indennità spettante all’espropriato.
[3] Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l’esercizio dei diritti espropriati.

Articolo 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di stato, tranne per le controversie riguardanti l’ammontare delle indennità le quali rimangono di competenza dell’autorità giudiziaria.

SEZIONE II. – Trasmissione a causa di morte.

Articolo 115
[1] Dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera, quando l’autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l’autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
[2] Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
[3] La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

Articolo 116
[1] L’amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
[2] Se i coeredi trascurano la nomina dell’amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l’anno dall’apertura della successione, l’amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell’ente medesimo.
[3] La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Articolo 117
[1] L’amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell’opera.
[2] Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l’adattamento dell’opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

Riferimenti bibliografici:

Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

Vittorio M. De Sanctis., Mario Fabiani, I contratti di diritto di autore, 2000

Marco Ricolfi, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto commerciale 2, Padova 2001

Paolo Auteri, Diritto d’autore, in AAVV, Diritto industriale. Proprietà e concorrenza, Giappichelli, 2001

Alessandro Cogo, I contratto di diritto d’autore nell’era digitale, Giappichelli, 2011