Riassunti, citazioni e riproduzioni di parti o brani di opere (art. 70)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L’art. 70 l.d.a. è stato novellato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e, successivamente, dalla Legge 9 gennaio 2008, n. 2, intitolata “Disposizioni concernenti la Societa’ italiana degli autori ed editori“, che ha introdotto il comma 1-bis.

Il testo vigente dell’articolo è il seguente:

Articolo 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Il regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore, prevede all’art. 22 che:

  1. la misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie ad uso scolastico, a’ sensi del secondo comma dell’art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell’opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di altri trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola;
  2. l’equo compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è determinato secondo criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.

A oggi il decreto del Ministero dei Beni e per le Attività Culturali richiesto dall’art. 70 comma 1-bis non è stato ancora emanato.

Ferma restando l’applicazione del three steps test e il suo esito positivo, l’art. 70 l.d.a. stabilisce che è libera la citazione o la riproduzione parziale dell’opera e la sua comunicazione al pubblico:

  1. se effettuate per uso di critica e di discussione, nei limiti di tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera;
  2. se effettuate a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

La dottrina e la giurisprudenza interpretano tassativamente, restrittivamente e non analogicamente tale articolo, al pari delle altre fattispecie di libere utilizzazioni. Ciò non toglie che la norma possa essere interpretata estensivamente (in tal senso dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente unanime).

I limiti individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane alla facoltà di citazione ex art. 70 l.d.a. sono i seguenti:

  1. la sussistenza della finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica;
  2. l’opera critica deve avere fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera citata, e non deve essere succedanea dell’opera o delle sue utilizzazioni derivate. La ricorrenza dello scopo di critica non è pregiudicata dal fatto che la citazione sia fatta nella realizzazione di un’opera immessa sul mercato a pagamento;
  3. l’utilizzazione dell’opera deve essere solo parziale e mai integrale, deve avvenire nell’ambito delle finalità tassativamente indicate e nella misura giustificata da tali finalità;
  4. l’utilizzazione non deve essere concorrenziale a quella posta dal titolare dei diritti, non deve avere un rilievo economico tale da poter pregiudicare gli interessi patrimoniali dell’autore o dei suoi aventi causa. A questo proposito va ricordato che il concetto di concorrenza espresso dall’art. 70 l.d.a. è ben più ampio e diverso dal concetto di concorrenza sleale espresso dall’art. 2598 cod. civ.: l’assenza dell’elemento della concorrenza è condizione perché possa parlarsi di libera utilizzazione dell’opera. Una recente dottrina sostiene che bisogna avere riguardo esclusivamente alla portata della utilizzazione in relazione alla sua capacità di incidere sulla vita economica dell’opera originale; da ciò la valorizzazione dell’assenza di concorrenza dell’opera citante con i diritti di utilizzazione economica sull’opera citata, in modo da consentire anche citazioni integrali dell’opera dell’ingegno purché non si pongano in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’opera;
  5. devono essere effettuate le menzioni d’uso (indicazione del titolo dell’opera da cui è tratta la citazione, del nome dell’autore e dell’editore);
  6. infine si sostiene che l’interpretazione di tale articolo deve tenere conto anche del progresso tecnologico.

È indubbio che l’art. 70 l.d.a. sia applicabile anche in caso di messa a disposizione online delle opere.

Sul fine di insegnamento si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano secondo cui la riproduzione parziale dell’opera, per essere libera, deve essere effettuata a fini direttamente didattici e deve esaurire la sua funzione in tale ambito; al contrario la riproduzione non è libera quando sia inserita in un libro destinato alla commercializzazione anche se in ambito scolastico perché in tal caso le finalità dirette dell’utilizzo dell’opera sono economiche e il fine dell’editore o di chi organizza la pubblicazione non è didattico ma commerciale. Bisogna precisare che nel caso esaminato dal Tribunale la riproduzione dell’opera era integrale, e non parziale (ricordiamo che quest’ultimo requisito è fondamentale per l’applicabilità dell’art. 70 l.d.a.).

Sulla finalità informativo-divulgativa, di critica e di discussione, il Tribunale di Milano – in una diversa pronuncia – sembra essere stato più permissivo affermando che la libera utilizzazione per tali specifici fini può sussistere anche in un contesto non gratuito, purché la riproduzione parziale dell’opera non sia idonea a porsi in termini concorrenziali di fruizione sostitutiva o alternativa all’utilizzazione dell’opera originaria.