Riproduzione nelle procedure pubbliche (art. 67)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

La seguente eccezione è prevista per fini di pubblica utilità.

La norma stabilisce che le “opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore“.