Messa a disposizione a singoli individui nei locali delle biblioteche (art. 71-ter)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L’art. 71-ter l.d.a. è stato introdotto dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

L’articolo dispone che “è libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza“.

L’applicazione della norma è soggetta alle condizioni indicate, ovvero che si tratti di una istituzione accessibile al pubblico, che le opere dell’ingegno facciano parte della collezione dell’istituzione, e che non siano soggette a vincoli di vendita o di licenza.

I beneficiari finali possono essere solamente singoli individui che utilizzano l’opera per attività di ricerca o attività privata di studio. L’accesso deve avvenire esclusivamente sui terminali dedicati.

In sostanza la norma legittima l’attività di consultazione sul posto di opere dell’ingegno in formato digitale, e non giustificherebbe l’attività di prestito digitale online.