A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
L’art. 68 l.d.a. è stato novellato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Il primo comma prevede che sia “libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico“.
Dalla lettera del primo comma si ricava l’assunto che l’eccezione riguardi esclusivamente le opere letterarie: innanzitutto, per poter ricadere nella fattispecie di libera utilizzazione prevista, la riproduzione deve essere fatta per uso personale del lettore, cioè soltanto di colui che per propria memoria o per migliore comprensione ha un bisogno personale di leggere la copia così riprodotta, non estendendosi quindi ad altri soggetti; altra discriminante è che la riproduzione deve avvenire mediante mezzi inidonei a riprodurre un numero indefinito di copie, regola motivata dalla volontà di impedire utilizzazioni in concorrenza con i diritti patrimoniali d’autore.
Il secondo comma dell’art. 68 l.d.a. originariamente si occupava di regolamentare sia le fotocopie di opere esistenti nelle biblioteche per i servizi delle stesse, sia le fotocopie per uso personale. Oggi, a seguito della revisione operata dal D. Lgs 68/2003, le due fattispecie sono state scisse.
La nuova formulazione del secondo comma prevede l’ipotesi di libera riproduzione cartacea senza pregiudizio dei diritti degli autori, per finalità interne ad istituti e luoghi di cultura pubblici, quali la moltiplicazione compiuta per mettere a disposizione dei lettori maggiori copie delle opere e, più precisamente “è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici i negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto“.
Le fotocopie per uso personale di opere protette sono ora disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.
Il terzo comma dispone che “fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo“.
Il limite del quindici percento è stato introdotto dalla Legge 248/2000 al fine di arginare il sempre più massiccio ricorso alle macchine fotocopiatrici e, in genere, a mezzi di riproduzione cartacea, per compiere attività che si ponevano in concorrenza e pregiudicavano i diritti di sfruttamento economico degli autori.
Il quarto comma considera la specifica ipotesi che la riproduzione avvenga in appositi centri specializzati nella riproduzione cartacea, e dispone che “i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe, che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri“.
Il quinto comma prevede che “le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato“.
Dalla lettura e analisi di questi due ultimi commi dell’art. 68 risulta chiaro come il legislatore abbia voluto far degradare il diritto esclusivo dell’autore a diritto a compenso per le riproduzioni di opere letterarie per uso personale, effettuate nei punti specializzati e nelle biblioteche pubbliche; in questi casi, oltre al vincolo quantitativo del quindici per cento dell’opera, l’autore beneficia di un compenso, la cui misura e i criteri di determinazione sono stabiliti dall’art. 181-ter, introdotto dalla l. 248/2000.
L’art. 181-ter indica la S.I.A.E. quale ente intermediario incaricato di concordare con le associazioni di categoria degli utilizzatori la misura e la riscossione del compenso; in mancanza di accordo sulle misure e modalità del compenso, le stesse sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Se la SIAE non esercita attività di intermediazione per gli aventi diritto le cui opere sono soggette alle riproduzioni analizzate in questa sede, la ripartizione dei compensi avviene tramite le associazioni di categoria, individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre con suo decreto.
La riproduzione di opere rare esistenti nelle biblioteche pubbliche è esente da limiti quantitativi, quindi le opere di difficile reperibilità sul mercato sono liberamente riproducibili dietro pagamento di un compenso, se effettuate per uso personale.
L’ultimo comma dell’art. 68 l.d.a. dispone che “è vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore“.
Quest’ultima disposizione non ha subito modifiche di rilievo nel corso degli anni, e si può ritenere una norma di sbarramento a forme di utilizzazione idonee a recare un ingiustificato pregiudizio ai diritti degli autori.
Gli accordi S.I.A.E.
La SIAE, di concerto con le varie associazioni di categoria ha stipulato diversi accordi per la determinazione e la misura dei compensi ai sensi dell’art. 181-ter l.d.a. sulle riproduzioni ex art. 68.
Accordo SIAE sui diritti d’autore per le fotocopie nelle fotocopisterie
La SIAE, unitamente ad AIE (Associazione Italiana Editori), SNS (Sindacato Nazionale Scrittori), CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani) e CONFARTIGIANATO ha stipulato un accordo inerente alle riproduzioni di opere tutelate effettuate negli appositi centri di riproduzione.
Per individuare le opere tutelate dal diritto d’autore che sono state oggetto di fotocopiatura, i centri di riproduzione, prima dell’uscita del cliente dal negozio, sono tenuti ad indicare su di un registro previdimato dalla SIAE, i dati identificativi delle opere (codice ISBN e il titolo dell’opera o, in mancanza, editore, autore e titolo dell’opera), la data di riproduzione e il numero delle pagine fotocopiate.
Bimestralmente, i responsabili del centro di riproduzione sono tenuti a fornire alla SIAE la dichiarazione riassuntiva contenente il numero delle fotocopie delle opere effettuate nel periodo di riferimento, unitamente alle copie del registro vidimato.
I compensi, per consentire l’avvio della prima fase di attuazione della legge, dalla stipulazione dell’accordo fino al 31 dicembre 2004, i compensi sono calcolati in percentuale crescente sul prezzo medio a pagina rilevato dall’ISTAT per l’ultimo anno disponibile: per l’anno 2004 dovrà essere corrisposto il 65% del prezzo medio a pagina ISTAT; dal 1 gennaio 2005 si applicherà la percentuale di regime pari al 75% del prezzo medio a pagina.
La SIAE esercita un’attività di controllo presso i centri di riproduzione per verificare il rispetto della normativa, inviando ispettori che avranno libero accesso agli esercizi e potranno controllare tutta la documentazione relativa all’attività.
Accordo SIAE sui diritti d’autore per le fotocopie nelle biblioteche scolastiche
SIAE, unitamente ad AIE (Associazione Italiana Editori), SNS (Sindacato Nazionale Scrittori), ha sottoscritto un accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione che ha per oggetto la corresponsione dei compensi per la riproduzione a stampa di opere dell’ingegno esistenti nelle biblioteche scolastiche aperte al pubblico, fatte per uso personale ed entro i limiti inderogabili del 15% dell’opera stessa.
Il Ministero si impegna a fornire alla SIAE un elenco aggiornato delle biblioteche scolastiche aperte al pubblico; ciascun istituto è tenuto a comunicare alla SIAE i dati identificativi con l’indicazione della fascia di appartenenza, necessarie per individuare il compenso dovuto.
Il pagamento dei compensi è effettuato annualmente entro il mese di giugno; contestualmente al pagamento, gli istituti sono tenuti a fornire una dichiarazione con l’identificazione delle opere riprodotte.
All’interno degli istituti, gli utilizzatori sono informati sugli obblighi di legge a cui devono sottostare per effettuare le riproduzioni per uso personale ed è possibile che gli stessi subiscano controlli a campione per impedire il superamento dei limiti; anche la SIAE può procedere a rilevazioni a campione per tipologie di opere editoriali riprodotte.
Accordo SIAE sui diritti d’autore per le fotocopie nelle biblioteche comunali
Un altro accordo è stato stipulato con UPI (Unione delle Province d’Italia) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) riguardo le riproduzioni delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche comunali ed effettuate nelle stesse, fatte per uso personale e nei limiti del 15%.
Il compenso è determinato per fasce correlate al bacino di utenza della biblioteca con riferimento al comune di appartenenza territoriale.
Anche in questo caso, la SIAE può effettuare controlli a campione, così come le singole biblioteche si impegnano ad assolvere obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori sui limiti imposti dalla legge.
Accordo SIAE sui diritti d’autore per le fotocopie nelle biblioteche universitarie
L’accordo stipulato con CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) riguarda le riproduzioni per uso personale di opere dell’ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università rappresentate dalla CRUI.
In base al quinto comma dell’art. 68 l.d.a. è prevista la corresponsione di un compenso forfettario rapportato, per ogni Università, al numero di studenti iscritti al 31 dicembre di ogni anno accademico.
Il pagamento del compenso deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 aprile successivo per tutte le biblioteche esistenti nelle Università.
E’ prevista la facoltà per la SIAE, tramite i propri ispettori, di effettuare verifiche a campione per tipologie di opere riprodotte; per garantire il rispetto dei limiti quantitativi di riproducibilità, le Università si impegnano ad informare gli utilizzatori circa le previsioni di legge e ad effettuare controlli volti ad impedire il superamento di detti limiti.
Le sanzioni per le violazioni dell’art. 68 l.d.a.
A carico di chi viola le disposizioni sulla riproduzione per uso personale di opere letterarie sono comminate le sanzioni penali e amministrative previste all’art. 171 l.d.a.: chi riproduce illecitamente un’opera dell’ingegno incorre nelle sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 171 l.d.a., e precisamente la multa da 51 a 2.065 euro, oppure la pena della reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a 516 euro, a seconda dell’illecito commesso.
La l. 248/2000 ha introdotto il quarto comma all’art. 171 che così dispone: “La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’art. 68 comporta la sospensione dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 5.164,00 euro“.
Pertanto chi spaccia al pubblico le copie delle opere riprodotte per uso personale, chi effettua copie da volumi o fascicoli in misura superiore al 15% e chi non corrisponde il compenso previsto subirà le sanzioni penali sopra descritte, alle quali si aggiungono le sanzioni amministrative pecuniarie.
Chi viola il comma 5 dell’art. 68, potrà essere colpito solamente dalle sanzioni penali previste dall’art. 171 commi 1 e 2.
Il legislatore ha così voluto disciplinare con maggior rigore la materia: infatti chi duplica illecitamente l’opera dell’ingegno ricade nella previsione del comma 1 e 2 dell’art. 171 (multa da euro 51,00 a euro 2.065,00, oppure reclusione fino a un anno o multa non inferiore a euro 512,00, e sanzione amministrativa).
Chi invece non rispetta quanto stabilito dai comma 3 e 4 dell’art. 68 (spaccio al pubblico delle copie tratte per uso personale dalle opere esistenti nelle biblioteche, utilizzazione economica in concorrenza con i diritti patrimoniali dell’autore di dette copie da un lato, effettuazione di copie da volumi o fascicoli in misura superiore al 15% e senza pagamento del compenso previsto dall’altro) verrà colpito dalle sanzioni amministrative sopra descritte. Tali sanzioni amministrative si aggiungono a quelle penali, aggravando le conseguenze dell’illecito.
Chi infine viola il comma 5 dell’art. 68, potrà essere colpito solamente dalle sanzioni penali previste dall’art. 171 commi 1 e 2.
Riferimenti bibliografici:
Silvia Giudici, Commento all’art. 9 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, in AAVV, Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione, 2003