A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
L’art. 69 l.d.a. è stato novellato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e, successivamente, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
La norma prevede una limitazione al diritto di prestito attribuito agli autori delle opere dell’ingegno previsto all’art. 18-bis l.d.a., a favore delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, i quali, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, possono prestare:
Il secondo comma dell’art. 69 l.d.a. prevede che per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Nella novellazione del 2003, la norma non prevedeva la corresponsione di alcun compenso a favore degli autori per la limitazione del loro diritto di prestito. Ciò era in contrasto con l’art. 5 della Direttiva 92/100/CE, che prevede che:
Il legislatore italiano ha ovviato al problema suscitato dall’attuazione troppo liberale della direttiva tramite la citata Legge 24 novembre 2006, n. 286, assicurando la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, tramite l’autorizzazione di una spesa annua di 250.000 euro per l’anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.
Il Fondo e’ ripartito dalla S.I.A.E. tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo.
Tali disposizioni si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, a eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.
Infine, è bene sapere che il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Infatti il D. Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 prevede all’art. 21 che le disposizioni relative al diritto di noleggio e al diritto di prestito, nonché al potere di autorizzare a noleggiare o a dare in prestito, “non si applicano ad altre forme di cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in pubblico, radiodiffusione, messa a disposizione a scopo di consultazione sul posto o alla cessione di opere o di esemplari di opere a fini di esposizione; il prestito non comprende la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Tali utilizzazioni restano disciplinate dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto applicabili“.
Riferimenti bibliografici:
Sena, Frassi, d’Ammassa, Giudici, Minotti, Morri, Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE, 2003