A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Pagina in costruzione (23 settembre 2022)
Eccezione introdotta dal D.Lgs 177/2021 di recepimento della Direttiva 2019/790/UE
Articolo 70-quinquies
1. L’editore al quale un autore ha trasferito o concesso l’utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell’autore per gli utilizzi dell’opera in virtu’ di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all’articolo 69.