Bande e fanfare musicali (art. 71)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L’art. 71 prevede l’esecuzione pubblica di pezzi musicali o parti di opere in musica senza necessità di richiedere un’autorizzazione e pagare un compenso, purché essa sia effettuata dalle bande musicali o dalle fanfare dei corpi armati dello Stato senza scopo di lucro.

E’ l’unico casi di eccezione prevista al diritto di esecuzione in pubblico dell’opera di cui all’art. 15 l.d.a., che con tutta probabilità trova fondamento in una vecchia tradizione o nel favore nei confronti delle forze armate.

L’eccezione deve essere interpretata restrittivamente e quindi è valida solo per le bande musicali o dalle fanfare delle forze armate, mentre non è applicabile alle bande municipali.

L’esecuzione deve essere senza scopo di lucro: in caso contrario l’eccezione non è applicabile.

Il testo dell’articolo:

Articolo 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.