Gli atti di riproduzione temporanea (art. 68-bis)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L’art. 68-bis l.d.a. è stato introdotto dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

L’articolo stabilisce che salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003), sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

L’eccezione è finalizzata a facilitare il funzionamento dei sistemi di trasmissione e la consultazione delle opere dell’ingegno online, che sono rese accessibili all’utente finale tramite intermediari che operano a vari livelli nella catena di trasmissione, realizzando riproduzioni di natura transitoria (copie temporanee) effettuate esclusivamente per esigenze tecniche.

Riferimenti bibliografici:

Sena, Frassi, d’Ammassa, Giudici, Minotti, Morri, Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 in attuazione della Direttiva 2001/29/CE, 2003