Articoli di attualità (art. 65)

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L’art. 65 l.d.a. è stato novellato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Il testo attualmente in vigore prevede che gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.

Affinché l’eccezione possa validamente essere applicata, è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:

  1. si tratti di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, o altri materiali dello stesso carattere;
  2. pubblicati in riviste o nei giornali,
  3. la riproduziono o l’utilizzazione non sia stata espressamente riservata.

La ripubblicazione o la comunicazione al pubblico possono avvenire solo in altre riviste o giornali (anche radiofonici o televisivi).

L’art. 7 del regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore stabilisce che la dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, si effettua mediante l’indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole “riproduzione riservata” o altre analoghe, all’inizio o alla fine dell’articolo.

Il secondo comma dell’art. 65 stabilisce che la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.

In tema di articoli scientifici, la Legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, dispone, all’art. 4 comma 2, che i soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi.

L’accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

Tali previsioni non si applicano quando i diritti sui risultati delle attivita’ di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice di Proprietà Industriale).

Le rassegne stampa

L’art. 65 l.d.a. è norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica. Da questo assunto si ricava l’illiceità delle rassegne stampa effettuate senza il consenso dei titolari dei diritti, tenuto presente che la quasi totalità degli articoli pubblicati in riviste e giornali riporta la dichiarazione di riserva ai sensi di legge.

In alcune decisioni è stato ritenuta illecita anche la rassegna stampa elettronica e/o online.

La soluzione che si sta percorrendo per rendere legittime le attività di rassegna stampa è quella della previsione di un compenso per l’utilizzazione degli articoli di giornale o di riviste in rassegne stampa.

E’ invece, in ipotesi, possibile realizzare una rassegna stampa di articoli che siano stati diffusi con licenza Creative Commons.

Riferimenti bibliografici:

Simona Lavagnini, Rassegne stampa e art. 65 l.a., nota a Trib. Milano, ordinanza 8 aprile 1997, AIDA, 496, 1997