Una definizione

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Una definizione del diritto d’autore è quasi intuitiva. Infatti è pacifico che l’opera d’ingegno sia legata a colui che l’ha creata: il romanzo è di chi l’ha scritto, la canzone di chi l’ha composta e così via, e tale vincolo d’unione permane indipendentemente dalle vicende degli esemplari dell’opera prodotta e da chi li possiede materialmente: copie dei libri, dei supporti fonografici, del dipinto, ecc.

Per individuare l’oggetto della tutela, tradizionalmente si distingue il corpus mysticum, l’opera considerata come bene immateriale, dal corpus mechanicum, ovvero gli esemplari in cui si concretizza materialmente l’opera (il libro, il supporto fonografico, il quadro, ecc.): la proprietà del primo spetta all’autore, del secondo a colui che ha acquistato l’oggetto concreto in cui l’opera si esprime.

In capo all’autore sono perciò riconosciuti diversi diritti, assoluti e attribuiti in via originaria, che lo tutelano riguardo la propria personalità di autore, chiamati diritti morali, e riguardo l’utilizzo economico dell’opera creata, chiamati diritti di utilizzazione economica.

Questi diritti sorgono in capo all’autore con la creazione dell’opera: l’art. 2576 del codice civile e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.

Cosa significa? Che l’acquisizione del diritto è dato dal solo fatto della creazione dell’opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità, quali possono essere la pubblicazione dell’opera, un deposito o una registrazione. Tanto ché l’art. 106 della legge sul diritto d’autore dispone che l’omissione del deposito dell’opera, prescritta dal precedente art. 105, non pregiudica l’acquisizione e l’esercizio del diritto d’autore. Oppure non è necessario che un autore di un’opera musicale la depositi presso una società di gestione collettiva (come la S.I.A.E.) per vedersi riconosciuta la qualità di autore, che gli spetta invece sin dal momento della creazione.

Da ultimo, l’art. 8 della legge sul diritto d’autore afferma testualmente che è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale o è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa. Spetterà a chi contesta tale qualità e assume che l’opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore, dare la prova del proprio assunto.

Riferimenti bibliografici

Piola Caselli Eduardo, Codice del diritto di autore, 1943